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È l'ora della delega

Sembra che il provvedimento che dovrebbe dare attuazione alla delega fiscale sia in procinto di essere emanato, elezioni regionali permettendo. Sebbene in ritardo, è necessario che la delega arrivi e che i dicta in essa contenuti possano risolvere il conflitto, oramai presente su tutto il territorio tra governo centrale ed i governi del territorio (regioni e comuni), che continuano senza sosta le loro pseudo battaglie contro il gioco pubblico legale, senza fare oramai alcun distinguo.

Uno spiraglio che ci porta ad essere ottimisti, contro questa battaglia di falsa moralizzazione condotta contro il gioco pubblico – e non contro quello illegale sia ben chiaro – si apre grazie ad alcune pronunce dei Tar regionali, che finalmente – dopo qualche mese di disorientamento – iniziano ad analizzare la diatriba Stato e Regioni/Comuni alla luce dei principi del diritto cogente.

Ed infatti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sez. I, con un provvedimento pubblicato lo scorso 26 maggio ha accolto il ricorso con il quale era stata impugnata l’ordinanza del Sindaco del Comune di Bresso che, come è noto, limita alla sola fascia oraria tra le 10.00 e le 20.00 l’utilizzo dei dispositivi connessi agli apparecchi da intrattenimento.

Il collegio del Tar Lombardo ha ritenuto che l’ordinanza del Comune di Bresso, in quanto troppo generica, non potesse consentire di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità della scelta effettuata dal Sindaco nella ponderazione degli interessi in gioco. “Ne consegue” per citare testualmente il Tar “l’illegittimità, sotto questo profilo, dell’ordinanza de qua. Né può ritenersi sufficiente l’istruttoria svolta dal Comune, tenuto conto che i dati forniti dal Dipartimento Dipendenze dell’ASL di Milano mirano a identificare principalmente le caratteristiche socio-anagrafiche dell’utenza in carico presso le tre Strutture Complesse (SC) per le Tossico-alcooldipendenze dell’ASL di Milano, ma non consentono di cogliere, per ciò che attiene alla vicenda in esame, le dimensioni del problema del gioco d’azzardo nel territorio del Comune di Bresso”; finalmente ci si è resi conto che non possono essere adottati provvedimenti così restrittivi senza un’adeguata istruttoria e senza verifiche sul territorio che individuino con valore scientifico i dati.

L’altra pronuncia che risale a fine aprile (27 aprile 2015), invece, è quella del Tar dell’Emilia Romagna. La Prima sezione ha accolto il ricorso proposto da un gestore a cui era stata negata la licenza di polizia per una sala vlt, ed ha annullato il comma 3 all’articolo 23 del regolamento, in cui è stabilita una distanza minima di mille metri dai luoghi sensibili per i locali adibiti al gioco. Ad avviso del collegio giudicante “gli strumenti di contrasto della ludopatia devono trovare la loro disciplina di base a livello centrale ed essere inseriti nel sistema della pianificazione nazionale entro i cui limiti poi opereranno gli enti locali”. Il Collegio ritiene fondate le rimostranze con cui la società ricorrente censura la norma, “emanata dall’Amministrazione locale in assenza delle previsioni” previste dal c.d. Decreto Balduzzi, che attribuisce ad ADM la facoltà di pianificare la collocazione di sale slot/vlt e centri scommesse. Nemmeno la legge regionale sulla ludopatia autorizza l’ente locale a stabilire in maniera autonoma le distanze: “In assenza della suddetta programmazione, l’adozione di norme in materia da parte dei singoli comuni è priva del necessario presupposto”. Ne consegue dunque “l’annullamento dell’articolo 23, comma 3, del Regolamento di Polizia urbana del Comune di Bologna nonché, per illegittimità derivata, del provvedimento questorile che ne ha fatto applicazione”.

Con questa pronuncia, nella quale è stato per la prima volta invocato il decreto Balduzzi, si è ristabilita quella legittimità che anche nei vari tribunali era stata latitante per troppo tempo. Ora per ristabilirla in via definitiva occorre che l’emananda Delega chiarisca la centralità dello Stato in tema di gioco pubblico.

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