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La liquidità condivisa?

Il 6 luglio u.s. i Regolatori di gioco online francese, spagnolo, italiano e portoghese firmavano a Roma un accordo sulla condivisione della liquidità del poker in linea. Lo spirito dell’accordo era quello di rafforzare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità, al fine di consentire la condivisione di denaro tra gli operatori autorizzati del poker online, combattere il mercato illegale e le frodi, garantire la tutela dei giocatori e il rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio. L’attuazione concreta del progetto sarebbe dipesa poi dal coordinamento dei requisiti regolamentari di ciascuna giurisdizione.

In Italia in questi giorni stiamo assistendo ad una polemica riguardo la possibilità di introdurre la liquidità internazionale nel nostro sistema del gioco on line. Sembrerebbe esserci un ripensamento e che quindi la liquidità condivisa possa essere rimandata. Il settore dei giochi sta vivendo, almeno in Italia, un periodo da controriforma post congresso di Vienna. Si spera peraltro, nell’attesa, che il decreto del 31 ottobre pv non riservi brutte sorprese, ma che sia veramente un nuovo inizio del ciclo dell’industria dei giochi. La tutela, il consolidamento e la tenuta (anche in termini economici naturalmente) della rete a terra di raccolta del gioco pubblico deve essere garantita, e sarebbe finalmente ora che si dicesse chiaramente, al di là di polemiche strumentali e contingenti, che si tratta di un interesse diffuso, il cui opposto è illiceità, crimine e malaffare. E in quel caso sì, aumento delle problematiche patologiche. Ma esiste anche il web.Orbene, in questi giorni di piena campagna elettorale si leggono molte dichiarazioni in relazione al gioco on line, purtroppo connotate da una ignoranza di base della normativa del settore del gioco pubblico.

La tematica del web è assai controversa nel nostro paese. C’è la realtà da affrontare, e cioè l’ineluttabilità dell’utilizzo sempre maggiore della rete, e c’è l’incapacità di fare fronte alle inevitabili problematiche sia di adattamento che di uso e comprensione che ne derivano. Chi scrive è autore di due monografie sul tema: “Giochi concessi e gioco online” (ed. Poligrafico dello Stato, 2010) e “Web, libertà e diritto” (ed. Poligrafico dello Stato, 2014). E’ anche membro della Digiconsum, sindacato dei consumatori online, e promotore dell’educazione digitale, sulla quale ha tenuto corsi e lezioni universitarie per molti anni. Trattando analiticamente temi sensibili come diritto penale del web, cyberbullismo, identità e cittadinanza digitale, utilizzo del denaro online, minori e web, etc etc.  Il dibattito socio-filosofico è dunque incessante, e vive di alti e bassi in funzione degli eventi del giorno o delle iniziative (meno pubblicizzate) istituzionali. Quando aumenterà la consapevolezza che si tratta di uno strumento complesso che richiede una formazione costante, perché se ne faccia l’uso migliore, allora molte perplessità saranno superate e ne potremmo beneficiare. Le derive criminose sono certo una conseguenza del cattivo uso e della poca educazione digitale, ma come ho spesso rilevato, il diritto e quindi i suoi correttivi, quali sanzioni e pene, si applicano pienamente anche al mondo del web. Di questo spesso ci si dimentica. Le derive di natura patologica sono anche qui le stesse del mondo reale: bisogna conoscere per prevenire ed evitare, fino al limite del possibile.

Quanto al settore dei giochi, c’è chi pone in rilievo la circostanza che il gioco on line sia denso di problematiche; una di queste sarebbe rappresentata dal fatto che spesso non si sa nemmeno dove si trovano i server dei siti. Dichiarazione non proprio veritiera. Ed invero prima di rilasciare queste dichiarazioni sarebbe opportuno documentarsi; nel gioco on line pubblico il c.d. “.it”, coloro che sono titolari di una concessione, adeguata ai principi della Legge n. 88/09 (Legge Comunitaria), devono effettuare delle verifiche tecniche, accompagnate da adeguata relazione, nelle quali devono essere individuati ed individuabili i server, che devono trovarsi all’interno dello Spazio economico europeo. Le dichiarazioni che manifestano preoccupazione in relazione al gioco on line – del tutto condivisibili per carità – non tengono però conto di tutto il lavoro che è stato fatto dal 2005 in poi. Nel nostro paese siamo stati i primi a disporre la regolamentazione del gioco on line, a cui si sono ispirati tutti i regolatori degli Stati membri UE. Dunque, a prescindere dalle dovute e sacrosante cautele, non è giusto voler delegittimare l’operato di chi ha messo mano ad un settore che sarà inevitabilmente il futuro, anzi è già il presente. E’ giusto invece continuare a contrastare il gioco on line che viene offerto dai siti c.d. “.com”.

L’ADM, con decreto direttoriale 2 gennaio 2007 di AAMS e, in attuazione delle norme contenute nell’art.1 della Legge finanziaria 2006, ha previsto disposizioni a tutela dell’ordine pubblico, dei giocatori, dei minori e degli operatori di gioco autorizzati. In Italia la regolamentazione del gioco distingue in maniera inequivoca i giochi non consentiti da quelli consentiti; per i primi viene fatto divieto assoluto di offerta da parte di chiunque ed in qualsiasi forma, per i secondi l’offerta è subordinata ad apposita concessione, ed autorizzazione. L’azione di ADM è sin dal 2007 (da più di dieci anni) rivolta all’individuazione ed all’inibizione di quei siti web privi delle autorizzazioni previste, attraverso il blocco degli stessi. Sul sito istituzionale dell’Agenzia è infatti pubblicata una black list che viene aggiornata periodicamente: ad oggi i siti oscurati sono circa 6.548.

E’ necessario, visto che le misure individuate con il provvedimento del 2007 sembrerebbero non essere particolarmente efficaci, in quanto i siti c.d. “.com” si reindirizzano facilmente con altri siti continuando ad offrire il loro gioco illegale, ipotizzare di rendere più importante l’apparato sanzionatorio. Sebbene di fatto l’oscuramente sia facilmente aggirabile, ha un forte valore educativo: i giocatori in questo modo vengono avvisati che stanno cercando di accedere a un sito illegale, e quindi che stanno commettendo un illecito. Si potrebbe ipotizzare di estendere l’apparato sanzionatorio – ad oggi in vigore nei confronti degli operatori di servizi di connettività – anche alle società che gestiscono i servizi di pagamento, come del resto è accaduto negli Stati Uniti qualche anno fa.

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