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Il futuro della moneta elettronica nel settore dei giochi

Gli istituti di moneta elettronica vengono generalmente definiti come  “le persone giuridiche, diverse dalle banche, autorizzate in Italia ad emettere moneta elettronica, conformemente a quanto previsto dall’art. 114-quinquies del TUB” .

Esistono altresì gli “istituti di moneta elettronica comunitari”, che sono quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in uno Stato comunitario diverso dall’Italia. Possono collaborare con gli istituti di moneta elettronica i  “soggetti convenzionati con gli istituti di moneta elettronica” e cioè le persone fisiche o giuridiche che, ai sensi dell’art. 114-quater del TUB, distribuiscono o rimborsano la moneta elettronica per conto di un istituto: coloro che operano sul territorio.

Gli Istituti di moneta elettronica possono decadere se:

a) rinunciano all’autorizzazione,

b) non si servono dell’autorizzazione entro 12 mesi dall’iscrizione all’albo. Prima della scadenza di tale termine, l’istituto può chiedere alla Banca d’Italia, in presenza di giustificate e sopravvenute motivazioni, un periodo di proroga di norma non superiore a 6 mesi;

c) ha cessato la prestazione dell’attività per un periodo continuativo superiore a 12 mesi.

Intervenuta la decadenza, la Banca d’Italia, senza ulteriori formalità, cancella l’istituto dal relativo albo.
Al di fuori dell’ipotesi di decadenza suindicata, la Banca d’Italia revoca l’autorizzazione ad un istituto e lo cancella dall’albo quando lo stesso non soddisfa più le condizioni previste per la concessione dell’autorizzazione previste dalla normativa regolante il settore (TUB). Nel settore del gaming legale con l’approvazione della legge n. 311/04 (legge finanziaria per l’anno 2005) il legislatore prevedeva  che ADM  potesse adottare  provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione di mezzi di pagamento specifici per la partecipazione del gioco a distanza, al fine di assicurare una più efficace azione di contrasto al gioco illecito ed illegale.

Si legge ai commi 290 e seguenti della menzionata legge che “(…) Al fine di assicurare la tutela della fede pubblica e per una più efficace azione di contrasto al gioco illecito ed illegale il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato- adotta i provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, con organizzazione propria o di terzi, dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza. Tali mezzi di pagamento possono essere abilitati dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, anche per le transazioni relative a forme di gioco non a distanza. (…..) Per le attività di diffusione e gestione di cui al comma 290, il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base di apposita direttiva del Ministro, può costituire società di scopo ovvero può procedere, attraverso l’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, all’individuazione di uno o più soggetti selezionati con procedura ad evidenza pubblica nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria”.
ADM in virtù della suindicata legge avrebbe dovuto entro il 31 gennaio 2006 adottare i provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione dei mezzi di pagamento specifici per la partecipazione al gioco a distanza. Ad oggi nessun provvedimento sembrerebbe essere stato adottato.

Con la legge n. 284 del 2 dicembre 2005 il nostro Legislatore torna sul tema, statuendo che la commercializzazione dei mezzi di pagamento sarebbe dovuta avvenire attraverso le attuali reti di raccolta del lotto, del concorso pronostici enalotto, dei concorsi pronostici su base sportiva, e delle scommesse a distanza, etc.., e che inoltre, ciascuna rete di raccolta del gioco avrebbe dovuto commercializzare in via esclusiva i mezzi di pagamento relativi ai giochi da essa gestiti. Il legislatore stabiliva anche che i provvedimenti attuativi avrebbero dovuto  essere emanati entro il 30 aprile 2006.

Ad oggi, sebbene qualche richiamo all’istituto di moneta elettronica ci sia anche nei vari schemi di convenzione attualmente in vigore, nessuna disposizione è stata attuata in materia, ed il primo Istituto che aveva preso l’iniziativa di utilizzare la moneta elettronica come mezzo di pagamento nell’ambito della filiera di gioco ha fallito. Ed infatti con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 7 agosto 2014, emanato su proposta della Banca d’Italia, è stata disposta la revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività per IMEL.EU S.p.A già in gestione provvisoria. Nel comunicato, pubblicato tra il 7 e l’8 agosto u.s. sul sito della società si legge altresì  che: “Il Commissario liquidatore procederà ad accertare i diritti della clientela e dei creditori e a effettuare restituzioni e pagamenti, nei tempi, con le modalità e secondo le prescrizioni previste dal citato Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”.
Il Ministero ha avvisato la clientela che: “sono bloccati i bonifici in entrata verso i Conti IMEL.EU e che eventuali bonifici in entrata
vengono respinti o stornati
;
– non è più possibile ricaricare né utilizzare in alcun modo le carte (ad es. per contanti, tramite
carta di credito, e così via
);
– non possono più essere eseguiti ordini di pagamento”. Oltre al Decreto MEF,con altro  provvedimento della Banca d’Italia del 7 agosto 2014 sono stati nominati i compenti  Organi liquidatori, che operano sotto la supervisione della Banca d’Italia e  sono insediati presso la società con conseguente cessazione dell’attività di IMEL.EU. Con l’insediamento si producono tutti gli effetti di legge derivanti dai provvedimenti in materia, tra cui si segnala l’art. 83 d.lgs. n. 385/1993 che dispone, tra l’altro, che “sono sospesi il pagamento delle passività di qualsiasi genere e le restituzioni di beni di terzi“. I debiti, come in tutte le situazioni di crisi, vengono congelati. Ancora una volta ci troviamo a dover parlare di crisi.

L’esempio del fallimento del progetto IMEL.EU dovrebbe far riflettere tutti gli addetti ai lavori; in questo settore, infatti, sembrerebbe opportuno che l’intera filiera possa essere dotata di autonomia nella gestione del denaro, facendo diventare tutti i gestori dei punti terrestri soggetti convenzionati a ISTITUTI DI MONETA ELETTRONICA, che potrebbe essere prerogativa degli stessi concessionari. Giova infatti rilevare che i gestori ed i concessionari sono oramai ben eruditi in materia di antiriciclaggio, parte rilevante nelle modalità dei sistemi di pagamento alternativi.  Il legislatore aveva avuto un’ottima intuizione con la legge n. 311/04.  Si tratta  dunque di mettere  in pratica gli strumenti che ci sono, dotando così tutta la filiera legale di autonomia e di un’ulteriore strumento per contrastare il gioco illegale ed illecito. ancora una volta l’occasione potrebbe essere la delega fiscale, un provvedimento carico di aspettative ma che suscita notevoli ansie per l’atmosfera negativa (quasi sempre strumentale) ed integralista che lo accompagna. Ci si lasci sperare invece che porti novità costruttive e propositive, ossigeno per tutti e per l’intera economia del Paese.

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