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La legge di Bilancio 2018

Nella seduta del 23 dicembre l’Aula del Senato ha approvato definitivamente, in terza lettura, il Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 con 140 sì e 97 no. Sulla legge di Bilancio era stata posta la questione di fiducia sull’approvazione dell’articolo 1 del testo trasmesso dalla Camera e l’Aula ha rinnovato la fiducia al Governo.

Vari sono gli interventi in materia di giochi pubblici. Fra i principali possiamo citare: lo smaltimento degli apparecchi di gioco; l’introduzione del registro dei distributori ed esercenti di gioco; la proroga del termine oltre il quale non possono più essere rilasciati nulla osta per le AWP; novità sulla tassazione delle scommesse sulle corse ippiche; la modalità di conservazione degli scontrini giocate, e ultima, ma non ultima, la novità sui bandi di gara scommesse e bingo e la proroga onerosa delle concessioni. Ma vediamo nel dettaglio le singole norme.

Il comma 620 disciplina i bandi di gara di scommesse e bingo e introduce la proroga onerosa delle concessioni. Viene stabilito, infatti, che al fine di contemperare i princìpi secondo i quali le concessioni pubbliche sono attribuite secondo procedure di selezione concorrenziali con l’esigenza di perseguire, in materia di concessioni di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi compresi gli eventi simulati, un corretto assetto distributivo, anche a seguito dell’intesa sancita in sede di Conferenza unificata, “l’Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce con gara da indire entro il 30 settembre 2018 le relative concessioni alle condizioni già previste all’art. 1, comma 932, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, con un introito almeno pari a 410 milioni di euro”. A tal fine, le concessioni in essere, nonché la titolarità dei punti di raccolta regolarizzati ai sensi dell’art. 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché dell’art. 1, comma 926, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono prorogate al 31 dicembre 2018, a fronte del versamento della somma annuale di euro 6.000 per diritto afferente ai punti vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, compresi i punti di raccolta regolarizzati, e di euro 3.500 per ogni diritto afferente ai punti vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici. Non sono ancora note le modalità di versamento della somma annuale.

Il comma 621 dell’articolo 1 prevede poi che le leggi regionali debbano adeguarsi alla nota intesa sancita in Conferenza Unificata del 7 settembre u.s. Si legge infatti nel predetto comma che: “Al fine di consentire l’espletamento delle procedure di selezione di cui ai commi 619 e 620, le regioni adeguano le proprie leggi in materia di dislocazione dei punti vendita del gioco pubblico all’intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 7 settembre 2017”.

Il comma 621-bis, riferendosi sempre alle AWP, testualmente recita: “Al fine di evitare possibili utilizzi illeciti degli apparecchi da gioco di cui all’articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che vengono dismessi dal mercato, con provvedimento dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilita, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi stessi”. Il predetto comma, quindi, prevede che con provvedimento dell’ADM sia istituita una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi di gioco (newslot) dismessi dal mercato, al fine di evitarne possibili utilizzi illeciti. La disposizione in commento, al fine di evitare possibili utilizzi illeciti degli apparecchi di gioco (new slot – AWP) demanda ad un provvedimento dell’ADM, l’individuazione di una specifica procedura obbligatoria per lo smaltimento e la distruzione degli apparecchi stessi.

Altre novità giungono dal successivo comma 621-ter che introduce modifiche alla tassazione delle scommesse sulle corse ippiche. Entro 90 giorni dalla conversione della Legge di Bilancio, infatti, il Mipaaf avvierà la procedura per selezionare la Lega Ippica. Verrà inoltre introdotta la tassazione sul margine delle scommesse sui cavalli con aliquote del 43% per quelle piazzate in agenzia e del 47% per quelle online. L’emendamento approvato dalla Commissione prevede che “il gettito conseguito rimane destinato, per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli comprese nel Programma Ufficiale delle corse (…) nonché per tutte le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli inserite nei palinsesti complementari, per il 33 per cento a titolo di imposta unica e per il 67 per cento al finanziamento dei montepremi, degli impianti e delle immagini delle corse nonché delle provvidenze per l’allevamento dei cavalli”. Nel caso in cui tale gettito risulti nei dodici mesi dell’esercizio precedente, superiore a quello previsto a legislazione vigente, il Ministro dell’economia e delle finanze può proporre un intervento normativo volto a ridurre le aliquote dell’imposta unica per la rete fisica e per il gioco a distanza, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica (621-quater). Il Ministro tuttavia avrà anche il potere di inasprire le aliquote, qualora il gettito sia al di sotto delle attese. Il Mef ancora dovrà – sentito il Mipaaf – “rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli, anche stabilendo la posta unitaria di gioco, la giocata minima, l’introduzione di eventuali nuove formule di scommessa, e prevedendo, ove necessario, ulteriori categorie di vincita e l’accantonamento da destinarsi a Jackpot”. Sarà l’ADM, ai sensi del comma 621-quinquies, entro 90 giorni dall’approvazione definitiva della Legge di Bilancio a dover regolare le modalità con le quali le reti autorizzate offrono propri programmi complementari di scommesse ippiche. A partire dal 1 gennaio 2018 le società che gestiscono gli Ippodromi e gli allibratori vengono autorizzate alla raccolta di tutte le scommesse sulle corse dei cavalli previa sottoscrizione di apposito disciplinare con l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (621-sexies). Si prevede l’obbligo di conformare le scommesse a totalizzatore sulle corse dei cavalli al modello di ripartizione della posta di gioco adottato per le scommesse a totalizzatore. Si fa quindi rinvio (comma 621-septies) ad un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, per individuare, in assenza di oneri per la finanza pubblica, le misure occorrenti per rendere omogenee le formule di scommessa a totalizzatore sulle corse dei cavalli.

Da ultimo il comma 621-decies dispone l’avvio, a cura del MIPAAF, della riforma del settore attraverso una procedura di selezione ad evidenza pubblica per individuare l’organismo che avrà il compito di organizzare eventi ippici e l’ulteriore proroga di 6 mesi dei termini di cui all’art. 15, comma 3, lett. b), di cui alla legge 28 luglio 2016, n.154.

Il comma 622-bis istituisce il registro dei distributori ed esercenti, inserendo l’art. 52 bis al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in materia di antiriciclaggio, il quale stabilisce che: “Art. 52-bis. – (Registro dei distributori ed esercenti). – 1. È istituito presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli un registro informatizzato, ad accesso riservato, dei distributori ed esercenti di gioco“. Il nuovo dettato normativo prevede l’istituzione presso l’ADM di un registro dei distributori ed esercenti di gioco nel quale sono annotati i dati per la loro identificazione nonché la tipologia e modalità dell’attività di gioco ed anche i provvedimenti di estinzione del rapporto contrattuale (ad esempio in caso di gravi infrazioni) e di sospensione emanati dal Ministero dell’economia e delle finanze. L’accesso al registro è consentito al MEF, alla Guardia di finanza, alla DIA e alla UIF per l’esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo. L’accesso è altresì consentito alle Questure per l’esercizio delle funzioni di pubblica sicurezza e ai fini del rilascio delle licenze e titoli autorizzatori. Viene previsto che con un successivo decreto attuativo verranno fissate le modalità tecniche di alimentazione e di consultazione del registro.

Il comma 622-quater introduce una proroga al termine oltre il quale non possono più essere rilasciati nulla osta per gli apparecchi con vincita in denaro, meglio noti come new slot (articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS). Il comma modifica, quindi, l’articolo 1, comma 943, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 sostituendo le parole «dopo il 31 dicembre 2017» con le parole «dopo il 31 dicembre 2018». Il comma 943 prevedeva, infatti, che: “I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a), non possono più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019. A partire dal 1º gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e le modalità, anche rateali, del relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale”.

Il comma 586, che prevede l’istituzione della cosiddetta Webtax, ovvero l’imposta sulle transazioni digitali, è stato parzialmente rivisto alla Camera. Il comma testualmente definisce le transazioni digitali tassabili come quelle : “relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato indicati all’art. 23, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica, 29 settembre 1973, n. 600 (…) nonché delle stabili organizzazioni di soggetti non residenti situate nel medesimo territorio“. L’aliquota è passata dal 6 al 3%, e la tassazione non viene allargata all’e-commerce. Per non penalizzare le piccole imprese in contabilità semplificata e le start up, l’obbligo di versare le imposte scatta quando in un anno solare sono state effettuate almeno 3.000 transazioni digitali”.

Insomma, interventi più che altro operativi che seguono l’onda proibizionista con un atteggiamento che ricorda il burbero istitutore dei romanzi dell’Ottocento, sordo ed ottuso.

Queste camere, oramai sciolte dal Presidente, ci lasciano un ricordo da bar di guerre stellari. Le continue rassicurazioni sulla crescita non trovano riscontro nella realtà quotidiana. L’unica convergenza che hanno trovato e stata sul comprimere (a costi altissimi) il settore del gioco pubblico, autorizzando nuove ed ingenti spese sanitarie.

Ma come insegna il Vico coi suoi corsi e ricorsi storici, resta una speranza che all’inizio di ogni nuovo anno è lecito e necessario coltivare. Non tanto per questo settore, che ha un valore emblematico, ma per il paese tutto.

Buon anno nuovo!

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