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La tutela del settore legale

In questo periodo di profonda crisi economica ed istituzionale il settore dei giochi leciti e autorizzati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in special modo il comparto connesso agli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 a) e b) T.U.L.P.S.,  è oggetto di vessazioni quotidiane, come se tutto quello che sta accadendo in Italia fosse la conseguenza della canalizzazione in circuiti leciti del gioco, in particolare di quell’intrattenimento che prima della legalizzazione viaggiava parallelo ai traffici illeciti favorendo le associazioni criminali.

E’ d’obbligo dunque rendere a tutti, media in primis, una rappresentazione trasparente e vera del settore, la cui più grave lacuna ad oggi a noi sembra la comunicazione. Il settore del gioco pubblico garantisce entrate per  17 miliardi l’anno, di cui 8 sotto forma di tasse.

Il livello di normazione tra primo e secondo grado è elevato ed addirittura a detta di molti eccessivo (forse perché frammentario) e ne copre tutti gi aspetti. Da un po’ di tempo a questa parte gli enti territoriali (art. 114 Cost.) hanno inteso intervenire in questa filiera normativa per ricoprire un ruolo rilevante. Al loro livello organizzativo però, nel tentare la strada della regolamentazione del gioco si è potuta riscontrare una mancanza d’informazione di certo non giustificabile, visto il ruolo che tali istituzioni ricoprono. In conseguenza di ciò, chiamiamola carenza di informazione o altro, si è aperta una vera e propria competizione tra enti locali per promulgare leggi e regolamenti contro il gioco pubblico, in spregio dei dettami costituzionali che come è noto individuano i settori coperti da riserva di legge, come appunto la regolamentazione dei giochi e delle scommesse.  Tra le più recenti la Regione Lombardia, il cui obiettivo è quello di dotarsi di una normativa ad hocentro ottobre. La legge della Regione Lombardia, secondo le dichiarazioni rilasciate  dai consiglieri lombardi, sarà una legge completa ed assolutamente innovativa, per regolare e in parte “..contrastare un fenomeno che ogni giorno fa registrare fatti di cronaca drammatici”. Per ora pendono quattro proposte, dove sono contenute indicazioni per l’assistenza socio-sanitaria dei ludopatici, la costituzione di centri di ascolto, l’erogazione di incentivi economici o di de-tassazione ai locali “no slot”, l’introduzione di un “contributo etico” per chi invece ospita macchinette, corsi di formazione per la Polizia locale per un controllo più sistematico ed efficiente in relazione al rispetto della normativa, e dulcis in fundo distanziometro per attività nuove e attività rinnovate. A leggere da parte di chi non sa, specie l’incipit, tutto bene: traspare quella morale anti-gioco e soprattutto anti-slot che fa fare bella figura a chi la propina e gran presa sull’opinione pubblica.  Se non fosse che molte di queste misure sono inattuabili, mentre gli effetti derivati – che potrebbero poi essere amplificati da regolamenti comunali basati su tale eventuale normativa – sarebbero tutt’altro che morali, disastrosi sul territorio, oltre che latori di contenziosi a pioggia.

Un’altra regione, questa volta del centro Italia, che è in procinto di promulgare una legge regionale contro il gioco pubblico è la Toscana.

Le proposte di legge n. 162, 248, 249 e 254, sono state unificate in data 3 ottobre 2013, dalla Quarta Commissione consiliare Sanità e politiche sociali in una unica proposta denominata “Disposizioni per il gioco consapevole e per la prevenzione della ludopatia”,.

Quest’ultima non è particolarmente complessa e disordinata, è essenziale, ma desta perplessità laddove si preoccupa di regolamentare aspetti su cui insistono già norme primarie. All’art. 6 “obblighi dei gestori” della proposta di legge in esame si legge che “i gestori sono tenuti ad introdurre, con le modalità previste dall’articolo 7, comma 8, del d.l. 158/2012, convertito dalla l. 189/2012, idonee soluzioni tecniche volte a bloccare automaticamente l’accesso di minori ai giochi nonché volte ad avvertire automaticamente il giocatore dei rischi derivanti dalla dipendenza da gioco”. I redattori della proposta di legge regionale forse non sanno che già dall’entrata in vigore della legge di conversione del c.d. decreto Balduzzi, i minori non sono più ammessi all’interno delle sale dotate di licenza ex art. 88 TULPS, e da sempre non possono comunque giocare. Nel caso in cui i gestori-esercenti contravvengano a questa disposizione, incorrerebbero già in una sanzione importante, rischiando in caso di recidiva addirittura la revoca della licenza e/o concessione. Altra norma di non pronta soluzione della proposta Toscana è la definizione di sala da gioco. Si parla, infatti, solo di licenza ex art 86 TULPS, ma poi si fa riferimento a tutti gli apparecchi di cui all’art. 110, commi 6 e 7, TULPS. Forse il legislatore Toscano non conosce bene la differenza tra le AWP, le VLT e gli apparecchi c.d. GRU, che dovrebbero rientrare tra quelli di cui all’art. 110, comma 7 lett. c), TULPS (che si trovano all’interno di tutti i parchi giochi dei bambini).  Se i governi regionali sono poco attenti e non studiano bene le norme primarie del settore, considerato che la Presidenza del Consiglio ha deciso con la politica dello struzzo di non intervenire sulla questione di costituzionalità di queste leggi, si rischia di creare un caos normativo (ne avevamo bisogno in Italia oggi, vero?) a cui sarà difficile far fronte.

Nonostante l’acquiescenza (a nostro modesto avviso inutile, perché non sana la falla) della Presidenza del Consiglio, le Regioni e i Comuni – peraltro senza essere assolutamente edotti ed aver studiato il settore dei giochi e delle scommesse -, non possono emanare regolamenti che sono in aperto contrasto con l’art. 117 Cost. che individua i settori coperti da riserva di legge.

A tal proposito il TAR per il Veneto con sentenza n. 576 del 16 aprile 2013 ha specificatamente previsto che dalle disposizioni della legge statale (id est l’art. 1, comma 79, della legge n. 20/2010 e l’art. 7 del D.L. n. 158/12, convertito nella Legge n. 214/12) “si ricava il principio che gli strumenti pianificatori di contrasto alla ludopatia devono essere stabiliti a livello nazionale o comunque essere inseriti nel sistema della pianificazione nazionale. Tale principio è coerente rispetto alle esigenze tutelate, che sono le medesime dell’intero territorio nazionale”, ed ancora “la competenza legislativamente stabilita a favore dell’amministrazione statale esclude che pari competenza possa essere esercitata dal comune”. Il TAR per il Veneto ha individuato  bene il problema emettendo una pronuncia che ristabilisce la piena valenza della nostra Carta Costituzionale, ad oggi – seppure in predicato di rivisitazione – ultimo baluardo di legalità del nostro Paese.

Purtroppo un TAR non basta: è necessario quindi che tutti (e sottolineando invece, l’importante operato di una di queste associazioni di cui non facciamo il nome, ribadiamo tutti) gli operatori del settore si uniscano per evidenziare la parte sana e contrastare una comunicazione totalmente negativa e viziata da un’ignoranza che di questi tempi in molti aspetti della vita del paese, incluso il gioco, regna sovrana.

(Articolo pubblicato su TS)

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