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Raccolta scommesse non ricade nella disciplina del distanziometro

Il Tribunale Amministrativo della Lombardia ribadisce che la attività di raccolta delle scommesse non è assoggettabile alla disciplina del cosiddetto "distanziometro"

Ancora una pronuncia sulla vexata quaestio del cosiddetto "distanziometro", introdotto, come è noto, dall' art. 7 del Decreto Legge n. 158/2012 ("Decreto Balduzzi" convertito in Legge n. 189/2012) e definito dalla Corte Costituzionale una "misura di prevenzione logistica della dipendenza da gioco d’azzardo" (vedi Corte Costituzionale, 11 maggio 2017, n. 108). Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione Seconda distaccata di Brescia, ha accolto il ricorso di un operatore contro la Questura di Mantova per l’annullamento del decreto del Questore con il quale era stata negata la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. per la raccolta delle scommesse in locali situati in un Comune del mantovano. La Questura di Mantova, infatti, aveva negato al ricorrente la licenza ex art. 88 del TULPS per l’attività di raccolta delle scommesse sulla base della nota della Polizia Locale, la quale aveva attestato che i locali non rispettavano la distanza minima di 500 metri dai luoghi sensibili. Il TAR, nella prouncia sopra richiamata, ha confermato nel merito le considerazioni anticipate in sede cautelare, ossia: a) l’obbligo di rispettare la distanza minima dai luoghi sensibili è posto dall’art. 5 comma 1 della LR 8/2013 unicamente per i locali dove vengono installati gli apparecchi di cui all’art. 110 comma 6 del Tulps, ossia AWP (lett. a) e VLT (lett. b); b) in base all’art. 5 comma 1-bis della LR 8/2013, la condizione che determina l’applicazione dell’obbligo della distanza minima è il collegamento degli apparecchi alle reti telematiche dell’ADM in data successiva alla pubblicazione sul BURL della deliberazione della DGR 24 gennaio 2014 n. 10/1274 (ossia dopo il 28 gennaio 2014); c) come già evidenziato in altra precedente sentenza dello stesso TAR (v. sentenza n. 111 del 2 febbraio 2021), l’obbligo di rispettare la distanza minima dai luoghi sensibili vale solo per gli apparecchi espressamente menzionati dall’art. 5 comma 1 della LR 8/2013 (AWP e VLT); d) peraltro, trattandosi di una norma restrittiva della libertà di iniziativa economica, non è ammissibile un’applicazione estesa a fattispecie che non sono considerate dal legislatore parimenti pericolose nell’induzione al gioco compulsivo; e) pertanto, l’attività di raccolta delle scommesse di cui all’art. 1 comma 287 della legge311/2004 non ricade nella disciplina sulle distanze minime dai luoghi sensibili. Conseguentemente, in sede di rilascio della licenza ex art. 88 del Tulps non possono essere opposti dinieghi sotto questo profilo, quando sia chiaro che l’autorizzazione oggetto della richiesta è riferita esclusivamente all’attività di raccolta delle scommesse. In sostanza, hanno ribadito i giudici amministrativi lombardi, se la licenza ex art. 88 del Tulps viene qualificata come specifica autorizzazione riguardante la sola attività di raccolta delle scommesse, in relazione alle clausole del contratto con il nuovo concessionario riferite ai giochi pubblici su base sportiva, non vi è alcun obbligo di rispettare la distanza minima dai luoghi sensibili prevista dall’art. 5 commi 1 e 1-bis della LR 8/2013. 

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