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PVR, spetta alla società installatrice verificare il tipo di utilizzo degli apparecchi da gioco ed accertare se il fruitore sia dotato di autorizzazioni

La Corte d’Appello di Potenza, con una recente pronuncia a parziale riforma della sentenza del Giudice del Tribunale di Potenza, ha confermato la sanzione comminata anche alla società installatrice di apparecchi per violazione dell'art. 110 co. 9 lettera Fbis TULPS.

La vicenda risale al 2016 quando, al termine di una verifica ispettiva di A.D.M., era stato accertato che all'interno di una Rivendita veniva "svolta attività di accettazione di scommesse sportive in assenza della prescritta autorizzazione ex art. 88 TULPS, così integrandosi gli estremi per l'applicazione nei confronti di quest'ultima della sanzione amministrativa comminata". Il Giudice di Primo Grado, in accoglimento del ricorso, escludeva ogni profilo di responsabilità in capo alla società installatrice, la quale nell'anno 2013 si era limitata all'installazione dei predetti apparecchi da intrattenimento leciti ed autorizzati ex art. 86 T.U.L.P.S., come risultante dal contratto del 13.05.2013. In altri termini, secondo il primo giudice, posto che alla data dell'installazione delle tre macchinette, l'attività commerciale esercitata dalla titolare della tabaccheria risultava svolgersi in conformità alle norme di legge, non si poteva ritenere colpevole la società installatrice "non essendo quest'ultima tenuta a verificare il corretto utilizzo delle macchinette ed a vigilare sulla lecita destina zione dei locali da parte del suo titolare". La Corte d'Appello di Potenza, invece, con la Sentenza in esame pubblicata qualche giorno fa, ha confermato la suddetta sanzione anche nei confronti della società installatrice, in quanto "per integrare l'elemento soggettivo dell'illecito è sufficiente la semplice colpa e l'errore sulla liceità della condotta collegato alla buona fede può rilevare in termini di esclusione della responsabilità amministrativa solo quando esso risulti inevitabile e che, a tal fine, è necessario rintracciare un elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione idoneo ad integrare i n lui la convinzione della suddetta liceità, oltre alla convinzione che da parte dell'autore sia stato fatto tutto il possibile per osservare la legge e che nessun rimprovero possa essergli mosso, così che l'errore non sia suscettibile di essere impedito dall'interessato con l'ordinaria diligenza", elementi non rinvenuti, secondo la Corte stessa, nel comportamento della società installatrice degli apparecchi in esame. Del resto, prosegue la Corte, "per come è stata strutturata la contestazione amministrativa anche nei confronti della società installatrice, era onere di quest'ultima, nel momento in cui ha proceduto all'installazione degli apparecchi da intrattenimento presso l'esercizio commercia le verificare, con l'adeguata diligenza, il tipo di utilizzo cui i predetti sarebbero stati destinati ed accertare che il fruitore fosse dotato delle eventuali autorizzazioni ovvero, per quel che rileva in questa sede, dell'autorizzazione amministrativa prevista dall'art. 88 del TULPS". Inoltre, continua la sentenza, "la sussistenza di un contratto stipulato in data 8.03.2013 tra il bookmaker e la rivendita tabacchi, di cui viene dato atto nel verbale di contestazione, contratto avente ad oggetto la regolamentazione del gioco di azzardo ed evidentemente antecedente rispetto a quello concluso dalla predetta rivendita con la società, datato 13.05.2013, era una circostanza fattuale che doveva essere appurata da quest'ultima ai fini di poter escludere la ricorrenza della colpa in capo alla predetta" e la stessa Società "non ha allegato nè provato circostanze idonee a ritenersi verificato un errore sulla liceità della condotta collegato alla buona fede, rilevante in termini di esclusione della responsabilità amministrativa in quanto inevitabile, non essendo stato rintracciato alcun elemento positivo, estraneo all'autore dell'infrazione, idoneo ad integrare in quest'ultimo la convinzione della suddetta liceità, quale poteva essere, ad esempio, un occultamento doloso della statuizione contrattuale sopra accennata da parte del titolare dell'esercizio commerciale presso il quale era avvenuta l'installazione di cui si tratta". 

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