Proroga concessioni giochi valida se giustificata da motivi di interesse generale
Così si è pronunciata la Corte di Giustizia dell'Unione Europea sulla proroga delle concessioni del settore giochi in Italia
Il 16 marzo 2023 la Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata nella Causa C‑517/20, OL sull'interpretazione degli articoli 49, 56 e 106 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Tale domanda era stata presentata nell'ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti di OL, proprietario dell'impresa omonima, per una presunta violazione della normativa italiana in materia di raccolta di scommesse per aver esercitato un'attività organizzata per conto di un allibratore stabilito in Austria senza essere titolare di una concessione e di una licenza previste da tale normativa. La Corte ha preliminarmente ricordato che qualora una società, stabilita in uno Stato Membro, persegua l'attività di raccolta di scommesse per il tramite di agenzie stabilite in un altro Stato Membro, le restrizioni imposte alle attività di queste agenzie costituiscono ostacoli alla libertà di stabilimento sancita dall'articolo 49 TFUE. L'articolo 56 TFUE, inoltre, riguarda i servizi che un prestatore, stabilito in uno Stato Membro, offre senza spostamenti a destinatari stabilità in un altro Stato Membro, sicché qualsiasi restrizione a tali attività costituisce una restrizione alla libera prestazione dei servizi da parte di prestatore di conto. In particolare, una proroga delle concessioni nel settore dei giochi d'azzardo ne impedisce l'apertura alla concorrenza e la verifica dell'imparzialità delle procedure di aggiudicazione in questione, integrando così una disparità di trattamento, a scapito delle imprese situate in un altro Stato Membro potenzialmente potenziali a tali concessioni, che è vietata, in linea di principio, dagli articoli 49 e 56 TFUE, e che viola il principio generale di trasparenza nonché l'obbligo di garantire un livello di pubblicità adeguato. Una proroga del genere, tuttavia, può essere ammessa sulla base delle deroghe espressamente previste dagli articoli 51 e 52 TFUE, oppure può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale. A tale riguardo, gli obiettivi della protezione dei consumatori, della prevenzione delle frodi e dell'incitamento dei cittadini a spese eccessive legate al gioco, nonché della prevenzione di turbative dell'ordine sociale in generale, rientrano tra i motivi imperativi di interesse generale suscettibili di giustificare restrizioni alle libertà fondamentali sancite dagli articoli 49 e 56 TFUE. Se gli Stati Membri, inoltre, sono liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d'azzardo ed, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione ricercato, le restrizioni da essi imposte devono nondimeno soddisfare le condizioni risultanti dalla giurisprudenza della Corte per quanto riguarda la loro proporzionalità.