Proprietà di rete - Causa C-375/14
Ancora una volta, per l'ennesima volta, la discussione si trasforma in una sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia europea (causa C-375/14), che il Tribunale di Frosinone in Italia centrale ha inviato il 6 agosto 2014 con la seguente domanda di pronuncia pregiudiziale.
Gli articoli 49 e seguenti e 56 e seguenti del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, come ampliato anche dai principi sanciti nella sentenza della Corte di giustizia del 16 febbraio 2012 nella causa C-72/10, è interpretato nel senso che osta alla legislazione nazionale che impone l'obbligo di trasferire, a titolo gratuito, il diritto di utilizzare i beni materiali e immateriali costituenti la rete per la gestione e la raccolta delle scommesse in caso di cessazione di tale attività a causa della scadenza della licenza pertinente o come risultato di misure che squalificano il titolare della licenza o ritira la licenza?
Il provvedimento impugnato è contenuto nell'articolo 25 del modello di contratto per l'ottenimento di una licenza di gioco pubblico ai sensi dell'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni nella legge n. 44 del 26 Aprile 2012 sugli obblighi del titolare della licenza in seguito alla cessazione dell'attività o la squalifica o il ritiro della licenza, che recita:
A seguito di una richiesta esplicita da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM) e per il periodo ivi stabilito, il titolare della licenza si impegna a trasferire il diritto di utilizzare le attività materiali e immateriali che costituiscono la rete per la gestione e la raccolta di scommesse, a titolo gratuito, ad ADM o ad un altro titolare della licenza identificato dall'ADM utilizzando criteri di offerta competitivi, esenti da diritti o rivendicazioni di terzi, alla cessazione di tale attività a causa della scadenza della relativa licenza o in seguito a provvedimenti di squalifica del titolare della licenza o ritiro della licenza [....]
In sostanza, se il titolare della licenza cessa le sue attività (non è chiaro se ciò accade alla scadenza naturale della licenza) o se la licenza è revocata o ritirata, l'ADM può ottenere da sé o trasferire, nuovamente a titolo gratuito, a un altro titolare della licenza (identificata dall'ADM) "il diritto di utilizzare i beni materiali e immateriali costituenti la rete per la gestione e la raccolta delle scommesse" appartenente al titolare della licenza che ha cessato le sue attività.
L'ADM avrebbe anche il diritto di subentrare al titolare della licenza in tutti i contratti di fornitura ritenuti utili per il funzionamento completo e totale della rete di raccolta delle scommesse. La Commissione europea ha recentemente depositato note per questo caso, in cui si afferma che:
La libertà di stabilimento ai sensi dell'articolo 49 del TFUE e la libera prestazione di servizi ai sensi dell'articolo 56 TFUE possono impedire una legislazione nazionale che prevede, per quanto riguarda le licenze intese a porre rimedio alle conseguenze dell'erronea esclusione di un certo numero di operatori da precedenti offerte, l'obbligo di trasferire il diritto di utilizzare le attività che costituiscono la rete per la gestione e la raccolta di scommesse, a titolo gratuito, alla cessazione dell'attività concessa in licenza. Il giudice nazionale è responsabile per le relative considerazioni. Al fine di garantire che tale situazione non si presenti nel caso in esame, il giudice nazionale deve verificare che il quadro giuridico contenente tale obbligo persegua obiettivi legittimi nell'interesse pubblico e garantisca la conformità generale ai principi di equivalenza, efficacia e proporzionalità.
Come al solito, la Commissione europea rispetta i ruoli dei vari attori e identifica, la Corte di Frosinone come giudice naturale per decidere la questione, a tal proposito la Commissione europea osserva che:
Il giudice del rinvio deve quindi determinare, alla luce degli altri obblighi connessi contenuti nello stesso articolo 25 e nel contratto modello nel suo insieme, se l'effetto dell'obbligo di trasferimento a titolo gratuito è quello di rafforzare le esclusioni improprie, garantendo un ulteriore vantaggio per gli operatori già attivi o per rendere eccessivamente difficile l'esercizio da parte degli operatori abusivamente esclusi dei loro diritti [cfr. anche sentenza del 28 aprile 2009, causa C-518/06, Commissione / Italia, punti 70-71].
Le osservazioni formulate dalla Commissione europea non possono essere concordate in quanto le clausole che obbligano i titolari di licenza a trasferire i loro beni e la loro rete all'ADM sono anche incluse in altri accordi modello, anche prima di quello per la cosiddetta "concessione Monti".
In un precedente caso antitrust (I570 - Decisione n. 13780/2004), il direttore generale dell'ADM all'epoca fungeva da detentore di un piano di organizzazione del mercato in cui l'ADM sarebbe stato l'unico proprietario della sola rete di punti di vendita multifunzionali per la commercializzazione di giochi di scommesse.
Come al solito, le critiche, più o meno valide, sono arrivate alla Corte di giustizia in modo inconcludente (forse deliberatamente), senza tenere conto della storia del nostro sistema di licenze. Attendiamo ora le conclusioni dell'avvocato generale il 29 novembre 2015 e l'ennesima sentenza, che sarà particolarmente importante in vista dell'imminente gara d'appalto, dato che la data di scadenza naturale di tutte le licenze di mattoni e malta e una buona parte delle licenze online è il 30 giugno 2016.
Il giudizio avrà sicuramente un impatto sull'intera rete di gioco pubblico, poiché qualora vi siano discriminazioni nelle circostanze nei confronti dei titolari di licenze di gioco pubblico ai sensi dell'articolo 10, comma 9-octies, del decreto legislativo 2 marzo 2012, n. modifiche nella legge n. 44 del 26 aprile 2012, in realtà ciò si estenderebbe anche a tutti gli altri operatori che promuovono forme di gioco ai sensi dell'articolo 110, comma 6 (a) e (b), TULPS (Testo Unico della Pubblica Sicurezza) e in altro modo.