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Legge di Bilancio, per la Corte dei Conti la lotteria scontrini limitata a transazioni elettroniche rischia di ridurre gli effetti incentivanti

E’ quanto si legge nella Memoria sul bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023 (A.C. 2790) presentata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti alle Commissioni riunite Bilancio di Camera dei deputati e Senato della Repubblica.

La Corte dei Conti critica la disposizione contenuta nell' articolo 194 della Legge di Bilancio, in base alla quale vengono modificate le disposizioni in materia di lotteria dei corrispettivi e di cashback limitando, in particolare, la portata della lotteria dei corrispettivi alle sole transazioni pagate in forma elettronica. Per i giudici contabili tale modifica, pur indirizzata a favorire l’utilizzo di metodi di pagamento “tracciato”, non sembra scevra da inconvenienti, considerato l’ormai imminente entrata a regime dell’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi (1° gennaio 2021) e le finalità originarie della lotteria, finalizzata a stimolare la richiesta della certificazione fiscale da parte del consumatore finale, analogamente a quanto è avvenuto con positivi risultati in altri Paesi. Per la Corte dei Conti, "limitare la lotteria alle sole transazioni elettroniche, seppur con l’intento di incrementare la tracciabilità dei pagamenti e spingere l’esercente a dichiarare i propri corrispettivi, potrebbe essere prematuro a ridosso della fase di avvio e rischierebbe di ridurre i possibili effetti incentivanti soprattutto sulle transazioni di minore importo". Peraltro, prosegue la Corte, "stante l’attuale limitata integrazione dei registratori telematici con i POS in dotazione agli operatori, è probabile che il flusso dei dati che alimenterà la banca dati lotteria per le estrazioni perverrà solo dai registratori telematici (e dalla procedura web attivata a beneficio di coloro che non hanno necessità di registratore telematico) con conseguente frequente disallineamento dei dati e perdita del beneficio per il consumatore”. Inoltre, sempre in tema di giochi, la Corte sottolinea che la disposizione di cui all' articolo 205 di un ulteriore differimento di 24 mesi del termine entro il quale occorre procedere alla gara per l’attribuzione delle nuove concessioni Bingo, già differito al 31 marzo 2021 dall’art. 69 comma 3 d.l. n. 18 del 2020, è finalizzata a "consentire agli attuali concessionari di recuperare i livelli economico-finanziari precedenti la pandemia e, quindi, a poter sostenere gli impegni richiesti dalla partecipazione alla nuova gara". In tal modo, "gli attuali concessionari che non hanno versato i canoni mensili dovuti per il 2020, possono provvedervi mediante pagamento in 18 rate mensili a decorrere da mese di luglio 2021" e gli stessi "possono assolvere al pagamento dei canoni dovuti per i primi sei mesi del 2020 mediante versamenti mensili di importo non inferiore a 2.800; la differenza è rateizzata con 10 versamenti mensili a decorrere dal mese di luglio 2021”.

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