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Gioco online, Tar Lazio sospende la decadenza di altre concessioni comunitarie

Il Tribunale Amministativo Regionale del Lazio torna sulla questione della scadenza delle concessioni del gioco on line ed accoglie i ricorsi di altri due concessionari, ritenendo prevalente l'esigenza di garantire la continuità del relativo servizio pubblico, gli interessi erariali, la tutela occupazionale e quella dei giocatori. 

La seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, con due recenti ordinanze, ha accolto i ricorsi presentati da altri due concessionari (Oia Services Ltd e E-Play 24 Ita Limited) contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in cui i suddetti ricorrenti chiedevano l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dei rispettivi provvedimenti di scadenza della convenzione di concessione e di conseguente interruzione della raccolta di gioco a distanza. Nella prima ordinanza, in particolare, i giudici amministrativi hanno ritenuto la sussistenza di rilevanti profili di dubbio sull’interpretazione seguita dall’Agenzia resistente nel disporre l’interruzione della raccolta del gioco dal giorno successivo alla scadenza della concessione in questione "alla luce della previsione normativa di cui all’art. 1, comma 935, della legge n. 28 dicembre 2015, n. 208 (c.d. “Legge di stabilità 2016”), ai sensi del quale è previsto il progressivo “allineamento temporale, al 31 dicembre 2022 di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza” in essere al momento della sua entrata in vigore". Nella stessa ordinanza, poi, i giudici, pur attestando che la legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 322 del 30 dicembre 2020 non preveda una proroga espressa delle concessioni di gioco pubblico in esame, tuttavia hanno considerato auspicabile tale proroga "nell’ambito di un più ampio riordino del settore dei giochi pubblici, anche al fine di consentire l’effettuazione delle relative gare (la cui indizione, programmata entro il 31 dicembre 2020, dovrà avvenire entro il 30 giugno 2021, atteso il relativo rinvio disposto a causa dell’emergenza sanitaria in corso), nonché di continuare a garantire un adeguato gettito fiscale, altrimenti comportando le concessioni scadute e non rinnovabili la perdita dei relativi introiti erariali". Per tali ragioni, i suddetti ricorsi sono stati accolti in via cautelare ed è stata riconosciuta ai concessionari ricorrenti la possibilità di "proseguire, nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, nell’attività di raccolta del gioco a distanza da essa gestita in virtù della concessione in epigrafe" al fine di "garantire la continuità del relativo servizio pubblico, in ossequio agli interessi erariali, alla tutela occupazionale e a quella dei giocatori". Prossimo passaggio sarà l'udienza di merito, fissata per il prossimo 6 ottobre 2021. 

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