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Distanziometro e contrasto alla ludopatia, gli asili nido non sono luoghi sensibili

Per il TAR Lazio è illegittimo considerare gli asili nido dei luoghi sensibili nelle cui vicinanze non possono essere aperte sale da gioco e agenzie di scommesse, in quanto i bambini non possono essere considerati dei soggetti a rischio dipendenza.

Il TAR Lazio, lo scorso 4 dicembre, con una sentenza che certamente susciterà reazioni contrastanti, in accoglimento del ricorso presentato da una sala scommesse, ha annullato sia il provvedimento impugnato (decreto della Questura di Roma, prot. Div. III- CAt. 11^/E, datato 17.09.2019), sia l’art. 8 del Regolamento Gioco Lecito e Ludopatia, approvato dalla Deliberazione del Consiglio comunale di Ardea nr. 28 del 23 maggio 2019 con il quale il Comune di Ardea (Roma) aveva impedito l'apertura dell'esercizio in questione. Per il Collegio, infatti, da un esame delle varie fonti disciplinanti la materia delle distanze delle sale da gioco rispetto ai cd. “luoghi sensibili” (vedi art. 7 del D.L.13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge n. 8 novembre 2012, n. 189; art. 4 comma 1 Legge Regionale Lazio n. 5/2013.), emerge in modo chiaro e netto la volontà legislativa di ricomprendere all’interno di questi ultimi gli istituti scolastici primari e secondari , ovvero gli istituti scolastici di qualsiasi grado, i centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani, come previsto dall'  In tal modo, proseguono i giudici amministrativi, la normativa vigente nazione e regionale ha compendiato le esigenze di prevenzione della ludopatia tra i giovani ed il diritto di iniziativa economica privata ricomprendendo, all’interno dell’obbligo di distanza minima, gli istituti scolastici di qualsiasi grado, primari o secondari e gli istituti frequentati da giovani. In particolare, la suddetta Legge regionale del Lazio fa riferimento solo agli "istituti scolastici primari e secondari, ovvero gli istituti scolastici di qualsiasi grado, i centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani" e non include invece gli asili nidi. Il Comune di Ardea, invece, nel Regolamento adottato successivamente in ossequio alla potestà regolamentare conferita ai Comuni ai sensi dall’art. 4 comma 1 bis della Legge Regionale Lazio n. 5/2013 volta ad individuare altri luoghi sensibili nel rispetto della normativa statale e con i limiti della valutazione dell’impatto sul territorio, della sicurezza urbana, dei problemi connessi con la viabilità, dell’inquinamento acustico e del disturbo della quiete pubblica, aveva ampliato l’elenco dei loghi sensibili, includendovi anche “le scuole d’infanzia, nonché i nidi d’infanzia”. Tale scelta, laddove riferita ai nidi di infanzia, non appare al Collegio coerente con la ratio sopra descritta sottesa alla normativa primaria, statale e regionale, in tema di contrasto alla ludopatia, arrecando altresì un sacrificio eccessivo al principio di libertà dell’iniziativa economica privata, nella parte in cui tali servizi educativi vengono posti sullo stesso piano degli istituti scolastici e degli altri istituti frequentati dai giovani. Peraltro, proseguono i giudici amministrativi, l' esigenza di evitare che i soggetti più giovani vengano a contatto con il fenomeno del gioco d’azzardo non può certo riguardare i frequentatori dei nidi d’infanzia, che non possono essere considerati “giovani”. Peraltro, per il Collegio, anche su un piano strettamente ordinamentale i nidi d'infanzia non possono essere ricmpresi nell'ambito degli istituti scolastici. Infatti, ai sensi dell’art. 2 della legge nr. 53/2003 “d) il sistema educativo di istruzione e di formazione si articola nella scuola dell’infanzia, in un primo ciclo che comprende la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e in un secondo ciclo che comprende il sistema dei licei ed il sistema dell’istruzione e della formazione professionale; e) la scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo, psicomotorio, cognitivo, morale, religioso e sociale delle bambine e dei bambini promuovendone le potenzialita’ di relazione, autonomia, creativita’, apprendimento, e ad assicurare un’effettiva eguaglianza delle opportunita’ educative; nel rispetto della primaria responsabilita’ educativa dei genitori, essa contribuisce alla formazione integrale delle bambine e dei bambini e, nella sua autonomia e unitarieta’ didattica e pedagogica, realizza la continuita’ educativa con il complesso dei servizi all’infanzia e con la scuola primaria”. Dalla suddetta disposizione normativa emerge che, mentre le scuole d’infanzia sono integrate nel sistema educativo di istruzione e di formazione, potendo pertanto essere ricomprese quantomeno all’interno degli “istituti scolastici di qualsiasi grado” presi a riferimento dall’art. 4 della L.R. Lazio nr. 5/2013, non altrettanto può dirsi per i nidi d’infanzia. Questi ultimi infatti, denominati anche “asili nido”, nel rispetto della legge istitutiva n. 1044 del 6 dicembre 1971, costituiscono un servizio educativo e sociale che accoglie i bambini da tre mesi a tre anni di età, integrando l’opera della famiglia, in modo da favorire un equilibrato sviluppo psico-fisico del bambino e non vengono integrati dalla normativa statale all’interno del sistema educativo di istruzione e formazione. Pertanto, per i giudici amministrativi, la ricomprensione degli asili nido nel novero dei luoghi sensibili, oltre a esorbitare dalla ratio giustificatrice della normativa primaria statale e regionale in tema di contrasto alla ludopatia, non si giustifica nemmeno alla luce della normativa del settore scolastico, che non consente di ricomprenderli nel novero degli “istituti scolastici”. Da qui, l'annullamento dei suddetti provvedimenti impugnati. Un decisione, questa, che potrebbe rinfocolare il dibattito su un tema delicato quale la ludopatia ed i suoi rischi soprattutto sulle fasce d'età più giovani. 

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