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Apparecchi da intrattenimento, nessun illecito se la mancanza della licenza di pubblica sicurrezza è imputabile unicamente all’assenza di titolo concessorio

La Corte di Appello de L’Aquila, con una recente sentenza, ha accolto il ricorso del titolare di un' agenzia di gioco fisico sanzionato da Agenzia Dogane e Monopoli - sede di Pescara per aver installato 15 apparecchi di intrattenimento e consentito l’attività di raccolta di scommesse per conto del bookmaker straniero Stanleybet senza la necessaria autorizzazione di cui all’art. 88 Tulps (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza), ribadendo il principio consolidato nella giurisprudenza penale secondo il quale deve "escludersi la configurabilità dell’illecito amministrativo a carico degli operatori privi della licenza di pubblica sicurezza nel caso di mancanza imputabile unicamente all’assenza di titolo concessorio in capo all’operatore straniero mandante, che non abbia partecipato a gare indette con bandi contenenti clausole discriminatorie alla stregua del diritto eurounitario”. La Corte, sostenendo l’equiparazione del luogo di vendita del concessionario al centro Stanleybet discriminato nell’accesso al sistema concessionario secondo la giurisprudenza dell’Unione Europea, ha precisato che ”il reato ipotizzato non sussiste se – dopo aver invano richiesto l’autorizzazione ex art. 88 t.u.l.p.s., rifiutata per il solo fatto che la società estera mandante non fosse titolare di concessione – il terminale italiano di una rete facente capo ad un allibratore straniero, autorizzato ad operare in uno Stato dell’Unione ed illegittimamente discriminato in Italia nell’assegnazione delle concessioni di gioco, operi in modo trasparente come soggetto, contrattualmente legato al bookmaker, che riceve le scommesse ed il denaro costituente la posta di gioco e trasmette i dati all’allibratore, eventualmente pagando poi le vincite su mandato di quest’ultimo, secondo lo schema della raccolta delle scommesse attraverso i luoghi di vendita di cui al all’art. 1, comma 2, lett. i), d.m. 1° marzo 2006, n. 111.”

 

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