flag-itflag-en

Pubblicazioni

Le possibili conseguenze di una sentenza negativa della Corte di Giustizia

Nel corso dell’udienza del 7 marzo scorso davanti ai giudici della Corte di Giustizia i singoli Stati membri hanno avuto modo di esprimere, anche attraverso il deposito di memorie scritte, le loro opinioni, prendendo una posizione abbastanza unanime: le disposizioni del Trattato in materia di libera prestazione dei servizi e di libertà di stabilimento non ostano ad una normativa nazionale in base alle quale è vietato, sotto minaccia di sanzioni penali, esercitare senza l’apposita autorizzazione rilasciata dallo Stato membro interessato (nel caso di specie l’Italia), attività nel settore della raccolta, dell’accettazione e della trasmissione delle scommesse.

Il decreto di inibizione

L’inizio di questa seconda settimana di febbraio è decisamente caratterizzato dalla pubblicazione del tanto atteso (chi più, chi meno..) provvedimento che inibisce ai bookmakers, stranieri e non, privi del titolo concessorio, di utilizzare i servizi di rete offerti dai vari fornitori (access provider, service provider, e content provider) per effettuare la raccolta dei giochi riservata allo Stato.

The day after

Mi sembra evidente che il messaggio univoco scaturito dal convegno dello scorso mercoledì sia stato quello di progettare regole chiare per il gioco telematico, che alla luce degli importanti introiti dello scorso anno costituisce un punto di forza per l’intero settore del gambling. Ed infatti, è inutile procedere con una politica caratterizzata da divieti e sanzioni, laddove, come giustamente ricordato dal dott. Ughi, “è vietato vietare”.

Le regole del gioco

Forse il tema era particolarmente caldo, forse si sentiva il bisogno di comunicare le proprie incertezze o il proprio disagio, forse la curiosità di sentire le autorità effettive e quelle di fatto, fatto sta che capita di raro in un convegno di settore di vedere in quattro ore di lavori la sala continuare a riempirsi invece che svuotarsi.

Le mille facce dei punti di raccolta

La sindrome di Arlecchino, servitore di due padroni, sembra colpire incessantemente i cosi detti punti vendita di contratti telematici e di ricariche, al punto tale da suscitare la necessità dello stato di allerta nazionale.
Infatti, da informazioni ed informative che si accumulano sui tavoli di AAMS, si apprende che molti Internet Points affiliati a concessionari di scommesse, dietro le altisonanti insegne recanti il simbolo dell’Amministrazione accanto a quello scelto dal concessionario, servono in realtà almeno un altro “padrone”, transitando la raccolta verso siti a dir poco non autorizzati.

La concorrenza nel settore delle scommesse

Con la delibera, pubblicata sul bollettino del 12 dicembre 2005, l’Autorità Garante per la Concorrenza e del Mercato ha ritenuto che l’operazione organizzata da SNAI – preventivamente comunicata – di procedere con l’acquisto di 452 concessioni per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, non è idonea “a generare mutamenti sostanziali degli equilibri concorrenziali”.

I Totem telematici

Nei molteplici incroci di norme e relativi testi (decreto fiscale, legge finanziaria, maxi emendamento, ecc.) che appaiono e scompaiono in questo convulso periodo di ogni anno, gli articoli che riguardano il settore del gaming sono tra i più gettonati.

La Finanziaria contro i bookmaker

Nella tanto discussa e “chiacchierata” legge finanziaria i commi 11, 12 e seguenti dell’art 66, quello dedicato al settore giochi e scommesse, prevedono che i fornitori di connettività alla rete di Internet, o i gestori di altri reti telematiche o di telecomunicazioni o gli altri operatori che forniscono servizi telematici o di telecomunicazione hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione della rete alle società, che senza la prevista concessione statale, offrono attraverso internet servizi di raccolta di giochi e scommesse.

Il gioco a distanza

La regolamentazione del gioco a distanza è oggetto di molte interpretazioni da parte degli addetti ai lavori, che hanno tentato e tentano di dare definitività alla normativa. Il principio cardine, che porrei a fondamento, previsto anche nella legge finanziaria 2006, è quello del divieto di ogni ipotesi di intermediazione (art. 7 del D. M. n. 174 del 1998) nelle attività che caratterizzano il contratto di scommessa, quindi quello del rapporto diretto tra concessionario e scommettitore/cliente.

La moneta elettronica

Con l’approvazione della legge n. 311/04 il legislatore ha previsto che l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato possa adottare provvedimenti necessari per la definizione, diffusione e gestione, di mezzi di pagamento specifici per la partecipazione del gioco a distanza al fine di assicurare una più efficace azione di contrasto al gioco illecito ed illegale.

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza degli utenti. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.Maggiori dettagli