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Internet e Privacy: la nuova Proposta di Regolamento UE, cosa cambierà?

Si sta svolgendo in questi giorni a Roma il Security Summit, evento che coinvolge i Big della sicurezza informatica.

Il 2011/2012 è stato un periodo di forti novità: dall’abolizione del Decreto Pisanu (il quale prevedeva l’obbligo d’identificazione dei clienti, per coloro che aprono un pubblico esercizio o un circolo privato di qualsiasi specie, nel quale sono posti a disposizione del pubblico, dei clienti o dei soci apparecchi terminali utilizzabili per le comunicazioni anche telematiche), il Provvedimento del Garante della Privacy 12/05/2011 (Prescrizioni in materia di circolazione delle informazioni in ambito bancario e di tracciamento delle operazioni bancarie), fino ad arrivare al 25/01/2012, quando la CE avanza una Proposta di Regolamento, concernente la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati).
Il regolamento andrà a sostituire la Direttiva 95/46/CE, un pilastro nell’apparato della vigente normativa dell’UE in materia di protezione dei dati personali – adottata nel 1995 con l’obiettivo di salvaguardare il diritto fondamentale alla protezione dei dati e garantire la libera circolazione dei dati personali tra gli Stati membri – ma soprattutto, aspetto ancora più rilevante, impatterebbe sull’attuale Codice della Privacy (d.lgs. 196/03) il quale, si ritiene, sarà rimpiazzato in toto dal Regolamento; il tutto al fine di avere una regolamentazione in materia di privacy comune a tutti gli stati membri.
Il campo di applicazione del Regolamento infatti, è visto più in chiave europea e comune rispetto al d.gls. 196/03, arrivando a punire condotte illecite realizzate da soggetti che si trovino al di fuori dell’UE, ma che abbiano ripercussione all’interno di uno Stato membro.
La Proposta di un Regolamento Europeo, nasce dalla sempre più incalzante esigenza di proteggere i dati personali e sensibili dei cittadini europei, i quali condividono quotidianamente milioni di informazioni.
Lo sviluppo delle nuove tecnologie e delle nuove modalità di comunicazione hanno contribuito a tutto questo: ci troviamo in un’epoca in cui tutti condividono tutto, dai social network agli smartphone, nessuno è solo; un’epoca in cui il concetto di privacy va sempre più assottigliandosi nel tempo, a causa di una cattiva disinformazione ai cittadini su quali siano i rischi effettivi di una divulgazione in rete, disinteressata, dei propri dati.
Analizzando nel dettaglio la Proposta di Regolamento si legge, al punto relativo agli elementi giuridici, che: “La presente proposta si basa sull’articolo 16 del TFUE, la nuova base giuridica per l’adozione delle norme in materia di protezione dei dati introdotta dal trattato di Lisbona.
Il regolamento è considerato lo strumento più idoneo per definire il quadro giuridico per la protezione dei dati personali nell’UE. L’applicabilità diretta di un regolamento (
in quanto, diversamente dalla Direttiva, il Regolamento sarà direttamente applicabile in ogni stato membro) ai sensi dell’articolo 288 del TFUE ridurrà la frammentazione giuridica e offrirà maggiore certezza giuridica grazie all’introduzione di una serie di norme di base armonizzate, migliorando la tutela dei diritti fondamentali delle persone fisiche e contribuendo al corretto funzionamento del mercato interno.
E continua disponendo: “In virtù del principio di sussidiarietà (articolo 5, paragrafo 3, del TUE) l’Unione interviene soltanto se e in quanto gli obiettivi dell’azione prevista non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono, a motivo della portata o degli effetti dell’azione in questione, essere conseguiti meglio a livello di Unione. Alla luce dei problemi sopra esposti, l’analisi della sussidiarietà indica la necessità di un’azione a livello di Unione per i seguenti motivi:
– il diritto alla protezione dei dati personali, sancito dall’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, richiede il medesimo livello di protezione dei dati in tutta l’Unione. In mancanza di una normativa dell’Unione si rischierebbe di instaurare livelli diversi di protezione negli Stati membri e di creare restrizioni nei flussi transfrontalieri di dati personali tra gli Stati membri dotati di norme differenti;
– i dati personali sono trasferiti attraverso le frontiere nazionali, sia interne che esterne, ad un ritmo sempre crescente. Inoltre, esistono difficoltà pratiche nell’attuare efficacemente la normativa in materia di protezione dei dati e occorre stabilire una cooperazione tra gli Stati membri e le autorità nazionali a livello di Unione, per garantire uniformità nell’applicazione del diritto dell’UE. Infine, l’Unione si trova nella posizione migliore per garantire in maniera efficace e coerente lo stesso livello di protezione alle persone fisiche i cui dati personali siano trasferiti verso paesi terzi;
– gli Stati membri non sono in grado da soli di risolvere i problemi posti dalla situazione attuale, in particolare dalla frammentazione delle legislazioni nazionali. Conseguentemente esiste la precisa esigenza di istituire un quadro armonizzato e coerente che consenta un agevole trasferimento transfrontaliero di dati personali all’interno dell’Unione europea e che garantisca nel contempo un’effettiva tutela di tutte le persone fisiche nell’intero territorio dell’UE;
–   le proposte legislative dell’UE risulteranno più efficaci rispetto ad analoghi provvedimenti adottati dai singoli Stati membri, a motivo della natura e della dimensione dei problemi che non sono confinati a uno o più Stati membri.
Il principio di proporzionalità prevede che qualsiasi intervento sia mirato e si limiti a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi. Tale principio ha guidato l’intera elaborazione della proposta legislativa, dall’individuazione e valutazione delle opzioni strategiche alternative fino alla sua stesura.
La data di adozione prevista è il 2014, ma dato il forte impatto che avrà questo Regolamento sulle legislazioni nazionali, è ipotizzabile che i tempi saranno sensibilmente più lunghi.

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