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Internet e la legge sul copyright: l’utilizzo di loghi e immagini altrui è libero?

Con l’avvento di Internet tutto è cambiato, si naviga su una pagina e si copia e incolla tutto ciò di cui abbiamo bisogno in pochi click; da interi testi a immagini e loghi altrui. La maggior parte delle persone non hanno ben chiaro cosa sia utilizzabile di una determinata pagina web e cosa invece non lo sia; questo non solo per la scarsa disinformazione, ma anche per le lacune che caratterizzano questo settore.

Appare quindi utile chiedersi se questi elementi possono essere utilizzati liberamente da chiunque su altre pagine Internet o se è, invece, necessario il consenso dei legittimi proprietari?

La questione è complessa e va affrontata partendo dalla legislazione italiana in tema di diritto d’autore.

Il diritto d’autore è disciplinato prevalentemente dalla Legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, e dall’artt. 2575 e seg. del Codice Civile (Libro Quinto – Titolo IX: “Dei diritti sulle opere dell’ingegno e sulle invenzioni industriali”).

La legge n. 633/41, conforme alla tutela minima prevista dalla Convenzione di Berna, è stata più volte modificata e aggiornata con il recepimento delle diverse direttive comunitarie susseguitesi nel tempo, oltre che, naturalmente adeguata al dettato della successiva Costituzione repubblicana, peraltro mantenendo invariato il suo impianto originario.

Ai sensi dell’art. 2575 c.c., costituiscono oggetto del diritto d’autore “le opere dell’ingegno di carattere creativo, appartenenti al mondo della letteratura, della musica, del teatro e della cinematografia, delle arti figurative, dell’architettura, della scienza, sotto qualsiasi forma ed espressione”.

In base al disposto dell’art. 2576 c.c., il titolo originario dell’acquisto del diritto d’autore è costituito dalla creazione dell’opera ed, ai sensi dell’art. 2577 c.c., l’autore ha il diritto esclusivo di pubblicare l’opera e di utilizzarla economicamente (normalmente la tutela economica di un’opera dura sino a che sia trascorso il settantesimo anno dalla morte dell’autore posto che dopo la morte del medesimo gli eredi beneficiano dei proventi e sono legittimati a rilasciare autorizzazioni o licenze) anche mediante la cessione dei diritti.

Invece, per quanto riguarda la paternità, intesa come il diritto morale ad essere indicato come autore dell’opera, essa è sempre riconosciuta al solo autore, anche nel caso di cessione dei diritti e quest’ultimo può rivendicarla in ogni momento ed opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione o modificazione dell’opera, che possa essere di pregiudizio al suo onore ed alla sua reputazione. Si pensi, ad esempio, al caso dello scrittore, autore di un’opera letteraria, che cede i propri diritti all’editore per commercializzare il prodotto (di solito in cambio di una percentuale sugli incassi della vendita del libro); in questo caso, anche a fronte della cessione di tutti i diritti di utilizzazione economica, l’autore mantiene sempre e comunque il diritto a vedersi riconosciuta la paternità dell’opera.

La Legge n. 248 del 18 agosto 2000 (“Nuove norme di tutela del diritto d’autore”), modificando la legge n. 633 del 22 aprile 1941 (“Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio”), ha previsto ulteriori disposizioni a tutela del diritto d’autore e, nello specifico, per quanto interessa l’argomento trattato, anche al fine di combattere la contraffazione e la pirateria realizza sul web.

La legge 248/2000 attua, ad esempio, un deciso inasprimento delle norme contro la duplicazione abusiva del software attuata al fine di trarne profitto e la vendita abusiva di software duplicato illegalmente, sanziona l’acquisto di cassette prive dei bollini SIAE, punisce chi fotocopi più del 15% di un libro.

Analizzando però nel dettaglio la fattispecie relativa ai loghi, bisogna evidenziare come sia difficile per l’utente capire se l’utilizzo di quel determinato bene, sia libero o meno.

Uno dei primi consigli, è quello di verificare (quando è presente), direttamente sul sito di appartenenza del logo/marchio, le condizioni di utilizzo dello stesso; nel quale possono trovarsi disposizioni specifiche relative all’utilizzo e allo sfruttamento delle immagini e del logo. Diversamente, quando queste precisazioni non sono presenti, come si può capire se è possibile utilizzare liberamente quell’immagine o quel logo?

Per quanto riguarda le immagini fotografiche, si devono distinguere le semplici fotografie dalle fotografie artistiche.

Nel primo caso, infatti, al fotografo, per venti anni dalla data di realizzazione della fotografia, spettano i diritti esclusivi di riproduzione, diffusione e spaccio ex art. 88 l. 633/41, salvo il caso che la fotografia sia stata commissionata nell’ambito di un contratto di lavoro (nel qual caso diviene titolare dei diritti il datore di lavoro).

Peraltro, l’art. 90 della l. 633/41 prescrive che ogni esemplare della foto debba contenere: a) il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (il fotografo, il datore di lavoro, il committente); b) l’indicazione dell’anno di produzione della fotografia; c) se la foto riproduce un’opera d’arte, il nome dell’autore dell’opera fotografata. In mancanza di tali indicazioni, la riproduzione delle foto non viene ritenuta abusiva salvo che il titolare del diritto d’autore provi la malafede del soggetto che ha effettuato la riproduzione.

Quanto, invece, alle foto artistiche, ai sensi dell’art. 2 della Convenzione di Berna del 9.9.1886 (aggiornata dalla convenzione di Bruxelles del 26.6.1948), recepita dall’ordinamento italiano con la l.16.2.1953, n. 247, esse sono considerate come opere dell’ingegno e la loro tutela non è subordinata a formalità come l’indicazione del titolare dei diritti e dell’anno di realizzazione. Inoltre, la tutela del diritto d’autore permane fino al settantesimo anno successivo alla morte dell’autore (e non dunque sino al ventennio dalla realizzazione).

In ordine alle immagini fotografiche presenti sui vari siti (che, essendo il risultato ultimo di una serie di informazioni in bit, possono essere agevolmente copiate – così come intere pagine web – ottenendo immagini assolutamente identiche all’originale) si pongono alcuni problemi in ordine alla loro utilizzazione, come quello della possibilità di costruire un proprio sito utilizzando fotografie trovate su altri siti nel corso della navigazione o, più semplicemente, come quello della possibilità di conservare le medesime immagini fotografiche nel proprio computer o diffonderle fra altri utenti. In altri termini, è legale duplicare ed utilizzare online una foto trovata su un sito?

Per rispondere a questa domanda occorre fare riferimento alla citata normativa sul diritto d’autore (L. 22 aprile 1941, n. 633) ed, in particolare, al disposto degli artt. 87 e seguenti.

Occorre allora comprendere, in via preliminare, entro che termini un’immagine può essere considerata “fotografia” ai sensi di legge. Al riguardo, l’art. 87 recita: “Sono considerate fotografie ai fini dell’applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa ed i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili”. Il riferimento al “processo analogo” consente quindi di estendere la tutela prevista dalla l. n. 633/41 e successive modifiche anche alle foto digitali.

Si deve poi tenere presente che, ai sensi dell’art. 88 della l. n. 633/41, al fotografo che ha effettuato la foto spettano alcuni diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera, consistenti nel diritto esclusivo di riproduzione e nel diritto esclusivo di diffusione e spaccio (salva l’ipotesi di opera realizzata nell’ambito di un contratto di lavoro, entro i limiti dell’oggetto e delle finalità del contratto, nel qual caso i diritti de quibus spettano al datore di lavoro; e lo stesso si dica nell’ipotesi in cui un soggetto commissioni ad altro l’esecuzione di fotografie  in quanto solo il primo sarà titolare dei diritti di utilizzazione economica). Nel caso poi in cui si ceda il mezzo di riproduzione della fotografia (il dischetto supporto o l’unita di memoria nella fotografia digitale oppure il rullino nella fotografia tradizionale) i diritti, ai sensi dell’art. 89 della legge citata, si considereranno ceduti a chi li riceve.

Tenendo conto della normativa citata, il libero utilizzo delle fotografie presenti sui siti Internet non parrebbe consentito.

Tuttavia, occorre anche fare riferimento all’art. 90 della l. n. 633/41, in base al quale, come già rilevato in precedenza, ogni esemplare di foto deve contenere l’indicazione di chi detiene i diritti di utilizzazione economica (fotografo o datore di lavoro o committente) nonché la data dell’anno di produzione della fotografia.

Qualora tali informazioni manchino, ai sensi dell’art. 90 comma 2 della l. 633/41, la riproduzione non è considerata abusiva (salvo che il fotografo provi la malafede del riproduttore).

Dunque, l’utilizzazione su Internet d’immagini fotografiche trovate in altri siti, contenenti le indicazioni sopra riportate, risulta possibile solo qualora si sia ottenuta l’autorizzazione del fotografo (ovvero del datore di lavoro o del committente nei casi tali soggetti siano i detentori dei diritti sulle immagini fotografiche).

Invece, se le suddette indicazioni non sono presenti (caso abbastanza frequente) la riproduzione può avvenire liberamente, senza necessità di autorizzazione alcuna (salva sempre l’ipotesi – normalmente insussistente – in cui il vero autore dimostri la mala fede dell’utilizzatore e quindi la sua consapevolezza in merito alla provenienza della fotografie nonostante la mancanza delle predette indicazioni; situazione che, peraltro, anche nel caso di effettiva malafede, risulterebbe davvero difficile da provare).

Inoltre, ai sensi dell’art. 91 citato, vi sono anche altre ipotesi in cui la riproduzione è lecita (salvo il pagamento del compenso al fotografo, se noto) e, nello specifico il caso di inserimento delle immagini fotografiche in antologie destinate all’uso scolastico o in opere scientifiche o didattiche. Pertanto, su tali basi, la libera riproduzione di immagini fotografiche parrebbe possibile nell’ambito della costruzione di un sito con i menzionati fini.

Qualora poi le foto siano state pubblicate su giornali o altri periodici, anche online, e riguardino persone, fatti d’attualità o comunque di pubblico interesse, la riproduzione delle medesime si considera lecita (previo pagamento al fotografo, se noto, e sempre che le fotografie riportino le indicazioni di cui all’art. 90 della l. n. 633/41).

In ogni caso, anche con riferimento all’utilizzo su Internet, si ribadisce che il diritto esclusivo sulle fotografie ha una durata limitata nel tempo: vent’anni dal momento in cui la fotografia è stata scattata.

Discorso a parte va fatto, come detto, per le cosiddette “opere fotografiche” caratterizzate da natura creativa (fanno parte di questa categoria le opere protette dall’art. 2 al 7 della legge n. 633/1941, aggiunti successivamente nel D. Lgs 518/92), che, in base all’art. 2 della Convenzione di Berna del 9 settembre 1886, come modificata dalla convenzione di Bruxelles del 26 giugno 1948, resa esecutiva in Italia con legge del 16 febbraio 1953, n. 247, ricevono una particolare protezione.

Nell’ipotesi di “opere fotografiche”, infatti, la tutela non è subordinata ad alcuna formalità ed ha la durata di settant’anni dalla morte dell’autore.

Peraltro, si deve evidenziare, la difficoltà di individuare dei parametri oggettivi sul grado di creatività, con la conseguenza che in caso di controversia, ogni valutazione riguardo al carattere creativo, con tutte le conseguenze di legge, sarà di volta in volta rimessa alla valutazione dell’autorità giudiziaria, la quale, oltre ad un criterio di ragionevolezza, potrà solo fare riferimento al gusto ed alle tendenze dello specifico momento storico-artistico nel campo della fotografia.

Infine, per quanto riguarda lo sfruttamento di un marchio/logo altrui, un rimedio “spartano” potremmo dire e poco noto ai più, è quello di ricercare l’immagine direttamente su Google e di filtrare i risultati, cliccando sull’apposito simbolo a ruota dentata, facendo apparire soltanto quelle immagini che risultano liberamente sfruttabili e utilizzabili.

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