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La proprietà della rete

Breve commento al caso C-375/14.

Per l’ennesima volta ci troviamo a discutere di un giudizio pendente davanti la Corte di Giustizia Europea (Causa C -375/14) alla quale il Tribunale di Frosinone, con ordinanza del 6 agosto 2014, poneva il seguente quesito: “Se gli articoli 49 e ss. e 56 e ss. del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, per come anche integrati alla luce dei principi contenuti nella sentenza della Corte di giustizia C-72/10 del 16.02.12, debbano essere interpretati nel senso che essi ostino ad una disposizione nazionale che preveda la cessione obbligatoria a titolo non oneroso dell’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca”.

La disposizione oggetto di censura è quella prevista dall’art. 25 dello schema di convenzione accessivo alla concessione per l’esercizio dei giochi pubblici di cui all’articolo 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012 n.16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n.44 “Obblighi del concessionario in caso di cessazione dell’attività o di revoca o di decadenza” che testualmente recita “Dietro espressa richiesta di ADM, e per il periodo nella stessa stabilito, il concessionario si impegna a cedere a titolo non oneroso, all’atto della cessazione dell’attività per scadenza del termine finale della concessione o per effetto di provvedimenti di decadenza o revoca, ad ADM o ad altro concessionario da essa individuato con criteri di concorsualità, l’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco, liberi da diritti e pretese di terzi, (…..)”.

Di fatto ADM, in caso il concessionario dovesse cessare la propria attività (non risulta chiaro se ciò avvenga anche nel caso di naturale scadenza delle concessioni) oppure la propria licenza venisse dichiarata decaduta o revocata, può avocare a se o cedere sempre a titolo gratuito ad altro concessionario (indicato dalla stessa Amministrazione) “l’uso dei beni materiali ed immateriali di proprietà che costituiscono la rete di gestione e di raccolta del gioco” del concessionario che ha dismesso la propria attività. ADM avrebbe altresì la facoltà di succedere al concessionario in ogni contratto di fornitura la cui sussistenza risulti funzionale alla piena e completa operatività della rete di raccolta.

La Commissione Europea nei giorni scorsi ha presentato delle memorie nel giudizio in esame nelle quali rilevava come “(..) la libertà di stabilimento, di cui al’articolo 49 TFUE, e la libertà di prestazione dei servizi, di cui al’articolo 56 TFUE, possono ostare ad una normativa nazionale che preveda, in relazione a concessioni finalizzate a rimediare alle conseguenze dell’illegittima esclusione di un certo numero di operatori da gare precedenti, un obbligo di cessione a titolo non oneroso, alla cessazione dell’attività in concessione, dell’uso dei beni costituenti la rete di gestione e dì raccolta del gioco. Le relative valutazioni spettano al giudice nazionale. Al fine di escludere che ciò si verifichi nel caso di specie, il giudice nazionale dovrà verificare che il regime in cui tale obbligo sì inserisce persegua obiettivi legittimi di interesse generale e garantisca nel suo complesso il rispetto dei principi di equivalenza e di effettività, nonché di proporzionalità”. Al solito la Commissione Europea, nel rispetto dei ruoli, individua quello che è il giudice naturale che dovrà essere chiamato in ultima istanza a decidere della questione, e cioè il giudice italiano, nel caso di specie il Tribunale di Frosinone (osserva a tal proposito la Commissione Europea che “la giurisdizione di rinvio dovrà pertanto accertare se l’obbligo di cessione gratuita, alla luce degli altri obblighi accessori di cui al medesimo art. 25 e dello Schema di Convenzione nel suo complesso, abbia l’effetto di rafforzare l’esclusione illegittima, conferendo un ulteriore vantaggio agli operatori già attivi, ovvero di rendere eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti degli operatori illegittimamente esclusi (cfr. anche sent. 28 aprile 2009, causa C-518/06, Commissione / Italia, punti 70-71”).

Non si condividono le osservazioni della Commissione Europea in quanto le clausole di devoluzione dei beni e della rete da parte dei concessionari ad ADM sono presenti anche in altri schemi di convenzione anche precedenti a quello relativo alla concessione c.d. Monti. Già in un procedimento condotto dall’Antitrust (Procedimento I570 – Provvedimento n. 13780 del 2004) l’allora Direttore generale di ADM si fece latore di un piano di strutturazione del mercato dove la stessa ADM era l’unica proprietaria di un’unica rete di punti di vendita multifunzionali che avrebbero dovuto commercializzare i giochi da ricevitoria. Al solito le censure, più o meno valide, arrivano davanti la Corte di Giustizia in modo sconclusionato (forse ad arte..) senza tener conto della storia pregressa del ns sistema concessorio. Ora attendiamo le conclusioni dell’Avvocato generale del 29 novembre pv, all’ennesima pronuncia, che sarà assai importante in vista dell’imminente bando di gara, considerato che tutte le concessioni terrestri e buona parte delle concessioni on line hanno naturale scadenza al 30 giugno 2016. Di certo la pronuncia spiegherà effetti su tutta la rete del gioco pubblico, perché se nel caso di specie sarebbero discriminati i titolari di concessioni per il gioco pubblico ex art. 10, comma 9-octies, del decreto legge 2 marzo 2012 n.16 convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012 n.44, in realtà di default lo sarebbero tutti gli altri operatori che commercializzano tipologie di giochi, anche ex art. 110, comma 6 a) e b), TULPS.

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