I passi necessari per una rete sana
Al 30 giugno 2016, come è noto, andranno a scadere tutte le concessioni terrestri e parti delle concessioni on line ad oggi gestite da ADM.
C’è la possibilità che questa rete nasca e si sviluppi in un mercato sano, senza le ombre di mercati paralleli grigi e neri? Alcune riflessioni a riguardo.
Il fenomeno dei CTD e CED inizia a svilupparsi in Italia sul finire del secolo scorso. La prima sentenza della Corte di Giustizia Europea, chiamata a giudicare sul ns sistema concessorio arriva addirittura nel 1999 nella causa C-67/98 (Questore di Verona / Diego Zenatti). Il signor Zenatti esercitava in Italia l’attività di intermediario della società SSP Overseas Betting Ltd, stabilita nel Regno Unito e specializzata nell’accettazione di scommesse su eventi sportivi, e gestiva un centro trasmissione dati per i clienti italiani della Overseas. Nell’aprile 1997 il questore di Verona, ritenendo illegittima l’attività del Sig. Zenatti, ne ingiungeva la cessazione, in quanto alla luce della legge italiana (id est Legge n. 401/89, art. 88 TULPS) non avrebbe potuto essere oggetto di autorizzazione. Zenatti avverso il diniego del questore adiva il Tribunale amministrativo regionale, che ne accoglieva le censure. Il Questore impugnava l’ordinanza di sospensione al Consiglio di Stato. Il Consiglio di Stato rimetteva alla Corte di giustizia per verificare se le norme comunitarie in materia di libera prestazione di servizi si opponessero a tale normativa.
Le limitazioni imposte dalla normativa italiana erano quindi, secondo la Corte, ammissibili solo nel caso in cui avessero mirato alla riduzione delle opportunità di gioco e se il finanziamento di attività sociali, attraverso il prelievo operato sugli introiti provenienti dai giochi autorizzati, avesse costituito una mera conseguenza accessoria del regime interessato. La Corte riteneva che il compito di verificare se la normativa nazionale, alla luce delle sue concrete modalità d’applicazione, rispondessero effettivamente agli obiettivi che potevano giustificarla e se le restrizioni da essa imposte non risultassero sproporzionate rispetto a tali obiettivi, spettava esclusivamente al giudice nazionale autore del rinvio, e quindi al Consiglio di Stato!
Per circa dieci anni con i successivi casi (caso Gambelli, caso Placanica solo per citare quelli più noti, per arrivare infine al caso C-463/13 sulle concessioni Monti del 22 gennaio 2015 che ha confermato la legittimità del sistema concessorio italiano) la Corte di Giustizia ha ribadito lo stesso concetto, che sebbene chiaro, ha permesso – grazie all’incessante attivita giudiziale dei vari bookmaker – di mantenere un vero e proprio mercato parallelo che per anni ha convissuto con il mercato regolamentato da ADM. Legittimo parlare di concorrenza sleale da parte dei bookmaker esteri ai danni degli operatori concessi, che ne hanno subito e continuano a subirne gli effetti.
Dopo circa dieci anni e due condoni, previsti dalle ultime Stabilità, vi sono i presupposti per non ricadere nell’errore e fare in modo che l’industria del gioco (quella sana, sia ben chiaro) ottimizzi le proprie risorse. Ma le criticità vanno affrontate subito, altrimenti si rischia che questa rete nasca sotto una cattiva stella. Ed infatti la partecipazione agli emanandi bandi (gara terrestre ed on line) previsti dalla Stabilità viene messa a rischio dalla proliferazione dei totem su tutto il territorio nazionale, e dalle pronunce di alcune Commissioni Tributarie, con sentenze che denotano poca conoscenza del settore.
E’ necessario porre riparo: in primo luogo con il bando di gara del gioco on line, che secondo la Stabilità dovrebbe essere emesso a luglio. Questo non è sottoposto al vincolo della conferenza dei servizi del 30 aprile, e quindi può essere un utile strumento per combattere i totem illeciti che proliferano su tutto il territorio, anche nella luterana provincia di Bolzano. Tra le ipotesi in considerazione per combattere gli illeciti connessi al gioco on line, anche quella di un nuovo decreto che vada a disciplinare i punti di commercializzazione. Il decreto direttoriale del 21 marzo 2006, abrogato implicitamente dai decreti attuativi della Legge n. 88/09 (c.d. Legge comunitaria 2008) aveva avuto il merito di mettere un po’ d’ordine nella rete disordinata dei punti di commercializzazione. La sua abrogazione ha avuto come effetto quello dell’espansione incontrollata dei c.d. “punti com”, e della rete parallela illecita dei totem. Da valutare quindi come intervenire in supporto alla benvenuta tassazione sul margine per le scommesse, e secondo questa proposta scrivere il nuovo regolamento per la commercializzazione del gioco on line.