Il nuovo gioco a distanza
Con il Decreto direttoriale del 25 giugno n. 2007/22518/GIOCHI/UD sono state apportate modifiche ed integrazioni al precedente Decreto del 21 marzo 2006, che aveva regolamentato la raccolta a distanza delle scommesse, del bingo e delle lotterie. Per valutare la ratio di provvedimenti normativi ed amministrativi bisogna cercare nelle premesse, ed è proprio qui che troviamo la logica della nuova disciplina.
Secondo gli estensori era d’uopo rivedere il decreto direttoriale del 21 marzo 2006, che “faceva riferimento al superato contesto normativo”. Ciò in quanto: a seguito della gara frutto del decreto Bersani, sono stati assegnati n. 5621 diritti per l’attivazione dei punti di vendita di gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli e n. 8065 diritti per l’attivazione di punti di vendita di gioco su base ippica; entro il 31 dicembre 2007 l’attuazione e l’attivazione delle nuove reti di distribuzione del gioco su eventi diversi dalle corse dei cavalli e su base ippica dovrà essere in buona sostanza (sic!) completata; l’attivazione delle nuove reti dovrebbe determinare “un sistema distributivo del gioco ben diverso, per dimensione e per efficacia di copertura territoriale, rispetto a quello preesistente, caratterizzato invece dalla presenza sul territorio di un numero ridotto di punti di distribuzione del gioco”; si ravvede infine la necessità “di un prossimo generale riordino del gioco a distanza e della connessa definizione integrata della regolamentazione per la partecipazione a distanza alla generalità dei giochi pubblici”. Il DD in esame è quindi solo un passo intermedio.
Le premesse dunque sembrerebbero prospettare un progetto unitario e ben determinato. Si tende ad un’unica rete di distribuzione di gioco in senso lato; non più diverse reti per singole tipologie. A tale proposito nutriamo qualche perplessità riguardo il fatto che sommando le vecchie agenzie ippiche e sportive e i nuovi punti di vendita di gioco (negozi e corner) il nostro territorio sia interamente coperto. Più che sulla copertura del territorio (qui si tende a sottovalutare il ruolo delle amministrazioni locali), si dovrebbe puntare su di una concorrenza sana in un mercato monitorato si, ma più duttile, concetti non ancora recepiti nel nostro ordinamento di settore. A riprova della non definitività del provvedimento in esame, gli articoli – pochi rispetto a quanto preannunciato -, sono tutti incentrati sull’attività di commercializzazione. Non fanno eccezione quelli che concernono il contratto di gioco ( si pensi all’ art. 1, comma 2, “all’articolo 4, comma 2, del predetto decreto direttoriale dopo: “ciascun giocatore” è aggiunto: “in caso di risoluzione o recesso del contratto non è consentita la stipula di un nuovo contratto con il medesimo giocatore prima di trenta giorni a decorrere dalla data di risoluzione stessa”) e quelli relativi alle nuove modalità di riscossione delle vincite, che ora si possono riscuotere anche per contanti “presso i punti di vendita di gioco del titolare di sistema stesso e dei concessionari autorizzati che di esso si avvalgono” (art. 1, comma 5).
Quanto ai punti di commercializzazione, in primo luogo il titolare di sistema e/o il concessionario dovrà procedere alla registrazione di tutti punti suoi affiliati, con i quali avrà preventivamente sottoscritto un contratto di affidamento, attraverso la compilazione di un modulo da inviare ad AAMS. Si creerà in tal modo un registro dei gestori dei punti di commercializzazione (e poi chissà..). I titolari dei predetti punti non potranno stipulare con il titolare di sistema e/o concessionario un contratto di conto di gioco, ma v’è di più “la stipula del contratto di punto di commercializzazione è subordinata alla preventiva risoluzione dei contratti di conto di gioco eventualmente in essere con i predetti soggetti” (art. 1, comma 6 punto d). I gestori dei punti di commercializzazione non potranno fornire alcun tipo di assistenza in qualsiasi forma e modalità all’avventore giocatore; essi dovranno esibire un cartello in modo ben visibile all’interno dei proprio locali riportante la dicitura: “In questo esercizio è vietata la raccolta di scommesse e pagamento di vincite o rimborsi di scommesse, ai sensi dell’art. 4 delle legge n. 401/89″, limitandosi a vendere ricariche di gioco.
A conferma di ciò, l’unico corrispettivo che il titolare di sistema potrà riconoscere al gestore del punto di commercializzazione per l’attività prestata sarà commisurato esclusivamente all’ammontare delle ricariche di gioco. Il titolare di sistema e/o il concessionario poi, avrà l’obbligo di controllare l’attività svolta nei vari punti di commercializzazione.
Nel caso in cui non dovesse ben ottemperare a questo impegno, rischierà la sospensione della propria concessione e nei casi più gravi, la revoca o la decadenza della stessa.