Si gioca mentre si fa la spesa: arrivano le lotterie al consumo
L’art. 12, comma 1, lett. “p” del decreto legge n. 39 del 2009 c. d. Decreto Abruzzo, convertito con L. n. del all’art. 12, comma 1, lettera “p” prevede che: “Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2009, il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto può: disporre l’attivazione di nuovi giochi di sorte legati al consumo.
Una nuova categoria di giochi, dove l’acquisto di generi di consumo offrirà la possibilità di scegliere di giocare il resto (entro un massimo di 5 euro) che l’acquirente dovrebbe ricevere dal negoziante. Diversi potranno essere i giochi, che dovranno avere comunque certe caratteristiche ed essere approvati da AAMS, ma in ogni caso la giocata è strettamente legata all’acquisto di beni o servizi. I misuratori fiscali emetteranno una ricevuta della giocata in una sezione distinta, sul medesimo supporto cartaceo dello scontrino fiscale.
Giova rilevare che già nel 2005 con decreto ministeriale n. 249 del 20 settembre 2005 n 249 “Regolamento concernente la disciplina dei giochi di sorte legali al consumo” si è introdotta questa alternativa categoria di giochi; la norma prevede infatti che il “gioco/chi di sorte, o gioco/chi, categoria di giochi, in cui l’individuazione del biglietto virtuale vincente avviene attraverso meccanismi di estrazione casuale; le estrazioni casuali possono essere, alternativamente, effettuate antecedentemente all’acquisto del biglietto da parte del giocatore (gioco di sorte con vincite predeterminate), ovvero successivamente all’acquisto del biglietto (gioco di sorte con vincita determinata successivamente alla giocata accettata). Le modalità di estrazione, i requisiti operativi e le modalità di esecuzione di ciascun gioco di sorte, sono approvate con specifico provvedimento di AAMS (art. 2).
Gli attori del sistema di gestione dei giochi di sorte a consumo sono AAMS, i concessionari e i titolari dei punti di vendita. I titolari dei punti di vendita sono quelli dotati di terminale di gioco collegato alla partizione della rete telematica, che hanno sottoscritto con il concessionario l’accordo per la raccolta del gioco di sorte.
L’Amministrazione con procedura ad evidenza pubblica adottata nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, dovrebbe affidare – ai sensi dell’art. 7, comma 1 del richiamato decreto ministeriale – in concessione l’attivazione e la gestione delle partizioni della rete telematica. Il decreto del 2005, forse non prioritario rispetto ad altre tipologie di gioco (si pensi agli skill games), non trovò mai applicazione. In realtà la storia (che conosciamo) parte da lontano: più volte si è tentato di far approvare questa tipologia di gioco, e le organizzazioni coinvolte sono state molte. Possiamo ipotizzare che sino ad oggi non fu mai trovata la quadra, ossia il punto di incontro tra vari interessi, Stato, associazioni di categoria, produttori di terminali, concessionari di gioco, etcc..
Ora dopo quasi sei anni l’Amministrazione ha inviato a Bruxelles – il periodo di stand still terminerà il 24 gennaio 2011- il decreto direttoriale recante “Specificazione delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento dei misuratori fiscali per le funzioni previste dal regolamento generale dei giochi di sorte legati al consumo” che, costituito da sei articoli ed un allegato tecnico, ha lo scopo di specificare le caratteristiche tecniche e le modalità di funzionamento dei misuratori fiscali ai fini dell’espletamento delle funzioni previste dal regolamento generale dei giochi di sorte legati al consumo. Gli articoli contengono disposizioni concernenti le procedure da seguire prima dell’immissione in commercio dei terminali di gioco, e fissano una serie di condizioni relative all’emissione della ricevuta di partecipazione al gioco ed all’approvazione dei modelli dei terminali. L’allegato illustra i requisiti tecnici e funzionali del terminale di gioco, della rete telematica e dei relativi protocolli di comunicazione, specificando le modalità di gestione del gioco stesso.
Alcuni primari operatori hanno espresso l’intenzione di partecipare alla gara che dovrebbe essere indetta nel prossimo anno, pur non mancando di evidenziare che il livello di tassazione sembrerebbe troppo alto, e di conseguenza il pay out al 60% troppo basso. Bisognerà vedere dunque se la nuova categoria di giochi avrà effetti sulla rete dei giochi a terra, e soprattutto se questi giochi di sorte legati al consumo ne possano determinare un effetto estensivo, ed in quali termini. Rafforzando a nostro avviso la necessità di rivedere quanto prima l’organizzazione, le regole e i meccanismi che danno vita alla c. d. rete dei giochi a terra, Bersani in primis. Certo, anche in quest’ottica sarà interessante vedere chi e come prenderà parte a questa ennesima gara, con la speranza che la gara sia destinata a rispettare il mercato e non sia proiettata sul sistema oligarchico.