Il dilemma del Poker sportivo
I fan dei tornei di poker sportivo sono in attesa di conoscere il proprio destino. E mentre il loro futuro è legato al contenuto della Legge Comunitaria 2008 (legge n. 88/09), il presente appare inesorabilmente vincolato alla recente ordinanza del Consiglio di Stato, sez. VI, pubblicata lo scorso 12 gennaio 2011, che sembra addirittura anticipare i contenuti della legge richiamata.
Cerchiamo di ricostruire – la materia lo merita – i passaggi fondamentali di regolamenti, circolari e pareri, che hanno trattato nel corso di questi due anni il poker sportivo terrestre. Dopo la pubblicazione del c. d. Decreto Bersani, visto il successo del poker on line, le associazioni, che già prima del 2006 organizzavano tornei di poker sportivo, incrementarono il numero delle manifestazioni. Il fenomeno assunse una portata talmente rilevante che il Consiglio di Stato con parere richiesto dal Ministero degli Interni a fine novembre 2008, decise che i tornei di poker terrestre potevano essere organizzati senza violazione della normativa regolante il settore, solo a condizione che:
- la quota d’ iscrizione fosse di valore modesto;
- venissero individuate modalità concrete di svolgimento del gioco ai fini della valutazione della liceità o meno dello stesso;
- non si potesse organizzare nella medesima giornata o nella stessa località più di un torneo.
Il parere non ebbe l’effetto sperato, non riuscendo infatti a sanare il contrasto tra le associazioni di poker sportivo e le questure sparse sul territorio. Successivamente, con la legge n. 88/09 (Legge comunitaria per il 2008) entrata in vigore a fine luglio 2009, AAMS venne delegata in coordinamento con il Ministero degli Interni alla stesura e adozione di un regolamento per la disciplina del poker sportivo live. Nella novella (art. 24, comma 28, legge n. 88/09) era previsto che: “l’esercizio e la raccolta dei tornei di poker sportivo non a distanza sono consentiti ai soggetti titolari di concessione per l’esercizio e la raccolta di uno o più dei giochi di cui al comma 11 attraverso rete fisica nonché ai soggetti che rispettino i requisiti e le condizioni di cui al comma 15 previa autorizzazione dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato”.
Nel settembre 2009 veniva quindi pubblicata una circolare del Viminale, che in sostanza rappresentava la volontà dello Stato di non tollerare la pratica del Poker Sportivo Live nelle more della pubblicazione del decreto interdirettoriale e/o interministeriale di attuazione dei nuovi dettami normativi. A un anno e mezzo dalla legge il regolamento ancora non è stato emanato. In compenso con un’ordinanza del 12 gennaio u. s. il Consiglio di Stato, VI sez, chiamato a decidere su un appello proposto avverso l’ordinanza del Tar del Lazio sez. I ter n. 2829/10, ha confermato le tesi del giudice di prime cure, ribadendo il principio che il poker terrestre può essere esercitato soltanto dai titolari di concessione rilasciata da AAMS. I giudici della VI sez. del Consiglio di Stato hanno richiamato nell’ordinanza il testo della legge Comunitaria 2008, che riserva l’offerta del gioco del poker ai concessionari di gioco pubblico. Allo stato dunque l’offerta legale di poker ‘live’ sembrerebbe essere bloccata dalla mancata pubblicazione del regolamento. Di fatto permane una situazione d’incertezza prodotta da una vacatio normativa, dove il consumatore, l’ordine pubblico e la buona fede non trovano giusta collocazione. Il rischio infatti è che i soliti “furbi” in barba ai dicta normativi ed alla pronunce della magistratura continuino ad organizzare tornei poco leciti. E chi invece – in buona fede – si è attenuto ai dettami della norma della legge comunitaria (” (…) con il medesimo regolamento sono altresi’ determinati l’importo massimo della quota di modico valore di partecipazione al torneo e le modalita’ che escludono i fini di lucro e la ulteriore partecipazione al torneo una volta esaurita la predetta quota, nonche’ l’impossibilita’ per gli organizzatori di prevedere piu’tornei nella stessa giornata e nella stessa localita'” art. comma 27, della legge n. 88/09), che riporta quasi pedissequamente quanto statuito dal parere del Consiglio di Stato del 2008, potrebbe subire pesanti conseguenze.
Siamo certi che AAMS come d’uso è già al lavoro, ma resta a nostro avviso un dubbio sulla natura di questa attività, che è reso ancor più arduo individuare a causa di una contraddizione apparente nella norma della Comunitaria: ben venga canalizzare il controllo del gioco, ma ponendo anche i tornei di carte sotto l’egida dei concessionari, si dichiara implicitamente l’impossibilità di una autonomia lecita e priva di derive (quali l’utilizzo del denaro, o se vogliamo, l’azzardo) per questo tipo di attività. In altri termini, è come negare la possibile qualifica di sportività al poker (a meno di dare al poker una qualifica giuridica diversa, il che potrebbe apparire eccessivo), cosa che invece – secondo gli statuti di qualche associazione – si presume essere stata riconosciuta in forma di affiliazione dallo stesso CONI. Ed allo stesso tempo dichiarare che esiste una tale contiguità tra giocatori “a soldi” e giocatori sportivi, che non è possibile distinguerli, quindi tanto vale mettere tutto in mano ai concessionari di gioco pubblico. Che, si badi bene, potrebbe anche essere un’ottima soluzione. Specialmente in considerazione degli aspetti logistici del fenomeno (sale, locali, etcc).
Starà poi ai giuristi dirimere gli aspetti formali.
L’articolo è stato pubblicato sul giornale bisettimanale “TS”