DL anticrisi 1
Oltre alla vicenda del gratta e vinci, l’articolo 21 del testo di legge allarga il suo raggio d’azione per realizzare quello che potrebbe essere definito “un necessario intervento di manutenzione”.
Tra le possibilità proposte da svariati emendamenti (sebbene siano solo tre quelli passati dal filtro delle Commissioni), si va da un condono per i concessionari delle New Slot, dove si prevede la regolarizzazione delle violazioni relative ai versamenti del Prelievo erariale unico per gli anni 2004-2005-2006-2007, riducendo ad un ottavo del minimo l’importo dovuto “anche in presenza di avvisi e/o atti di liquidazione già notificati, nonché di provvedimenti adottati in esecuzione”, alla possibilità per i concessionari del Bingo di dare il via ad estrazioni con numeri compresi fra 1 e 100, alla rideterminazione di montepremi (70% delle giocate contro l’attuale 60%) e prelievo erariale (dal 20% all’11%). Ecco poi l’integrazione tra le concessioni rilasciate nel 2000 e le c. d. Bersani del 2006, un provvedimento già previsto dallo stesso decreto Bersani ma rimasto incompiuto. Sostanzialmente si tratterebbe di abrogare i minimi garantiti, garantendo al contempo un trattamento eguale a tutti i concessionari in termini di condizioni e durata.
La rete dei giochi pubblici è ancora madre di tanti sottoinsiemi che non rispondono appieno all’interesse dell’erario. Sebbene sia tramontata l’ipotesi del common rail, un intervento di razionalizzazione è sicuramente auspicabile. Peraltro, inserire nel DL anticrisi un paletto per garantire le misure di salvaguardia sembrerebbe sposarsi bene con le recenti pronunce del Tar del Lazio, dove è stato definitivamente accertato che “i provvedimenti di riscossione delle somme per il raggiungimento del c. d. minimo garantito non avrebbero potuto essere adottati prima della definizione delle c. d. misure di salvaguardia: e ciò si pone sia con riferimento all’anno 2006 che all’anno 2007; ne deriva, che i provvedimenti manifestano la loro illegittimità in quanto adottati senza la previa definizione di provvedimenti (a portata generale, ma incidente sulla posizione di ciascun concessionario) necessariamente presupposti” (Tar del Lazio, sez. II, nrg 11478/2008, sentenza n. 6521/2009). Il giudice amministrativo sempre in tema di attuazione delle misure di salvaguardia in una diversa pronuncia ha altresì specificato (Tar del Lazio, sez. II, nrg 11826/2008, sentenza n. 6520/2009) che sebbene l’Amministrazione, con nota del 12 giugno 2008, avesse preso coscienza della necessità “di affidare ad uno strumento (inter) ministeriale la definizione delle c. d. misure di salvaguardia”, detto strumento non risulta ancora individuato e concretizzato; questa vacatio – sempre secondo il TAR del Lazio – risulta potenzialmente pregiudizievole in quanto pone i concessionari dinanzi al rischio verosimile di vedersi imposto il pagamento di somme i cui siano il frutto di calcoli legati a disposizione non più coerenti (né coordinate) con il mutato assetto ordinamentale.
Considerato poi il disposto del TAR, dove si impone “l’obbligo dell’Amministrazione intimata di avviare, entro il termine congruo di trenta giorni dalla comunicazione” della sentenza “le procedure necessarie per determinare le c. d. misure di salvaguardia secondo i criteri di cui all’art. 38, comma 4, lett. l) della legge n. 223 del 2006″, un intervento del legislatore sarebbe ancor più auspicabile per mettere tutti al riparo di un solido ombrello.