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Il Ministero degli Interni scende in campo

A cinque mesi dalla pubblicazione della sentenza Placanica (Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nei procedimenti riuniti C-338/04, C-359/04 e C-360/04) la circolare MININT (Dipartimento P. S., Uff. Amm. Generale) dell’8 agosto 2007 sembra rappresentare la risposta dello Stato agli effetti deviati delle molte interpretazioni di parte. Cinque mesi sono stati un po’ troppi. Tanto che in processi penali anche eccellenti i giudici di merito hanno deciso praticamente senza contraddittorio. Comunque meglio tardi che mai.

Nella speranza che la circolare predetta sortisca l’effetto di dare un riferimento preciso del contesto in cui si colloca la Placanica e rappresenti la conferma dell’autonomia e legittimità dell’attuale sistema concessorio, vale commentarne alcuni passaggi. In primis, secondo il Viminale i fatti esaminati dalla Corte di Giustizia Europea “sono originati da procedimenti penali per violazione della normativa sulle concessioni risalenti al 1998, mentre il successivo quadro normativo di riferimento, mutato già nel 2003, non è stato (né avrebbe potuto esserlo) oggetto del giudicato, né della Corte comunitaria né della Corte di Cassazione”. Quindi ritiene MININT che “la disapplicazione ad opera del giudice nazionale della disciplina sanzionatoria contenuta nell’art. 4 della legge n. 401/89 abbia effetto esclusivamente e limitatamente ai procedimenti penali originati anteriormente al 2003, quando per effetto dei bandi di gara del 1999, era stata preclusa la possibilità alle società capitali e dunque ai bookmakers stranieri di ottenere la concessione statale”. Considerazione tardiva ma condivisibile, in quanto lo ius superveniens, con in testa il decreto Bersani (art. 38, commi 2 e 4, del D. L. 223/06, convertito nella L. 248/06) ha garantito a tutti gli operatori di gioco sia comunitari che extracomunitari la partecipazione al bando di gara, purchè in possesso di quei requisiti “… di affidabilità definiti dall’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato”.

Desta pertanto dubbi il voler invocare una norma oramai abrogata per ottenere provvedimenti di dissequestro e assoluzioni, così come il non aver partecipato volutamente al bando di gara per l’attivazione della nuova rete. Ma la circolare dell’8 agosto u. s. si spinge oltre, statuendo che “l’insussistenza del reato di cui all’art. 4 della legge 401/89 non autorizza l’accettazione delle scommesse senza la prescritta autorizzazione concessione e autorizzazione di polizia”. La circostanza che la Corte di Giustizia con la sentenza Placanica e la Suprema Corte di Cassazione, sez. III, con la sentenza del 28 marzo 2007 n. 16928 abbiano riconosciuto che illegittimamente era stato precluso ad alcuni operatori – non soltanto stranieri – di prendere parte al bando di gara del 1999, non giustifica il fatto che ad oggi si possa esercitare sul territorio attività di raccolta di gioco senza alcuna autorizzazione o concessione. Stando dunque a significare che la fattispecie contemplata dalla L. 401/89 e l’art. 88 del TULPS – che impone al Questore di rilasciare il titolo autorizzatorio soltanto ai concessionari – vivono ciascuno di vita propria.. Né pare realizzabile che Il Questore rilasci la licenza ex art. 88 TULPS in virtù di quanto stabilito dalla sentenza Placanica, con la quale la Corte di Giustizia delle Comunità Europee non ha mai delegittimato in toto il nostro sistema concessorio.

Mentre si duella in punta di fioretto su sentenze, circolari, decreti e via dicendo, il mercato che per primo (Regno Unito sempre a parte) ha aperto ad una regolamentazione l’attività di raccolta di gioco al proprio interno sta diventando terribilmente affollato. L’auspicio è che le batterie di fuoco dei liberisti assoluti vengano rivolte verso altri paesi, che assai meno democraticamente di noi, delle ragioni dei CTD se ne infischiano proprio.

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