flag-it

Dettagli

Le VLT tra nulla osta ed elenchi

Nell’attesa del bando di gara che assegni le nuove concessioni per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, lettere a) e b) del TULPS, lo scorso venerdì è stato reso disponibile sul sito di AAMS, ex  decreto direttoriale n.2011/11181/giochi/ADI del 5 aprile 2011, il modulo RIES/C6 per iscriversi all’elenco previsto all’art. 1, comma 82 della legge di stabilità n. 220/2010.

(“Il comma 533 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e` sostituito dai seguenti: «533. Presso il Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e` istituito, a decorrere dal 1o gennaio 2011, l’elenco: a) dei soggetti proprietari, possessori (…….); b) dei concessionari per la gestione della rete telematica degli apparecchi e terminali da intrattenimento che siano (…..); c) di ogni altro soggetto che, non essendo ricompreso fra quelli di cui alle lettere a) e b), svolge, sulla base di rapporti contrattuali continuativi con i soggetti di cui alle medesime lettere (…..)”). Il termine per presentare la domanda d’iscrizione all’elenco scade il 30 giugno p.v.. Lo scopo è quello di organizzare la nuova rete dell’intrattenimento fornendo un’identità ad ogni soggetto della filiera, per ottenere anche a seguito dell’emanando bando di gara un maggiore controllo sul territorio, con conseguente tutela per il consumatore. Di questo ci si preoccupa di più da quando nella grande famiglia degli apparecchi da intrattenimento sono entrate a seguito delle disposizioni contenute nel Decreto pro Abruzzo (DL n. 39/09), anche le VLT. L’introduzione di questi nuovi terminali ha creato la necessità di chiarire le problematiche conseguenti al fatto che con la legge 73/2010 è stato disposto che per la gestione delle sale dove vengono installati è necessaria la licenza prevista dall’art. 88 del TULPS. Secondo il Ministero degli Interni (circolare del 23 giugno 2010), questa previsione non può far ritenere che chi è in possesso di quella licenza (88), ma per l’attività di scommesse, sia per questo legittimato ad installare le VLT. Viceversa, chi è autorizzato ad installare le VLT, non può considerarsi implicitamente autorizzato ad accettare scommesse. Due licenze per un’unica sede, quindi: ma ciò deriva dal fatto che deve trovare applicazione quanto dispone l’art. 194 del regolamento di esecuzione al TULPS, che testualmente recita “Nei pubblici esercizi non sono permessi i giuochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione”. Una situazione quindi ben diversa da quanto stabilito alcuni anni fa per le AWP e/o New slot  (gli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6 a) TULPS). Infatti per la loro installazione, era stata richiesta la licenza soltanto per quei locali che non fossero già muniti dell’autorizzazione prevista dall’art. 86 del TULPS per l’esercizio di altra attività, bar e sale giochi in primis. Ma in quel caso, sottolinea la circolare, era stata introdotta con legge una precisa esclusione all’applicabilità dell’art. 194, eccezione che la legge 73/2010 non ha reiterato per le VLT (gli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6 b) TULPS). Il tema della licenza ex art. 88 TULPS per le sale dove vengono installate le VLT è però attuale anche sotto altri profili. Il TAR della Toscana è stato di recente chiamato ad esprimersi su una vicenda che aveva come protagonista un gestore che si era visto negare dalla Questura competente per territorio il rilascio della licenza per l’apertura di una sala VLT attraverso la ‘conversione‘ di una sala giochi già esistente, e quindi già in possesso di licenza ex art. 86 TULPS. Secondo i giudici, che per il momento hanno adottato una misura cautelare (ravvisando nel caso de quo un “potenziale sviamento di clientela” e una “perdita di rapporti imprenditoriali in danno della società ricorrente”), il rilascio di una licenza ex articolo 88 TULPS non può entrare in conflitto con una licenza ex articolo 86 TULPS anteriore, per il principio illustrato dal Ministero degli Interni con la circolare del 2010. Sempre secondo il Tribunale amministrativo toscano, il rilascio della nuova richiesta licenza ex art. 88 TULPS, necessaria per l’installazione degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6 b), TULPS, non può essere respinto sulla base della presunta ‘sovrapponibilità‘ delle “valutazioni sottese al rilascio” della stessa autorizzazione, ed alla localizzazione degli esercizi pubblici di competenza dell’amministrazione comunale. In attesa che si concluda il giudizio e venga quindi pubblicata pronuncia di merito, questo caso giurisprudenziale è sicuramente il segnale che le AWP e le VLT costituiscono oggi il driver principale del settore dei giochi a terra, e che per questo daranno vita ad interessanti dibattiti giurisprudenziali. Certo,  le logiche di mercato ne saranno (come ne sono, vedi il caso dei due sistemi per sala VLT) la causa principale. Ed ecco perchè, anche in vista di prossime gare quali quella per i punti di gioco (agenzie) in scadenza a giugno 2012, a nostro avviso, la ridefinizione dei criteri su cui basare la rete del gioco a terra del futuro si rende sempre piu necessaria. Navigare a vista sulla spinta dei fenomeni di mercato, o di opportunismo spesso dettato da interessi verticali che travalicano quelli degli operatori e degli stessi cittadini, non crediamo sia opportuno.

L’articolo è stato pubblicato sul giornale bisettimanale ”TS

Questo sito utilizza i cookie per migliorare servizi ed esperienza degli utenti. Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.Maggiori dettagli