I Totem ed il gioco terrestre
Poco dopo l’invio del pacchetto del gioco on line a Bruxelles, è stata pubblicata sul sito di AAMS un’altra circolare che, nel fare seguito a quella del 5 maggio u.s., ribadisce i principi della recente normativa (ex plurimisdecreto legge n. 4010 convertito con modificazioni ed integrazioni nella legge n. 7310) integrati da una giurisprudenza recente del Consiglio di Stato.
Meritano menzione le conclusioni della circolare: “Alla luce delle considerazioni sopraindicate, fermo restando il divieto generale di installare e di utilizzare, presso esercizi pubblici privi di concessione rilasciata da AAMS, apparecchi terminali collegati alla rete internet per effettuare gioco a distanza con vincita in denaro, attesa la netta separazione tra la raccolta fisica di giochi pubblici con vincita in denaro (attraverso agenzie, negozi, corner) e raccolta a distanza dei giochi suddetti, si ribadisce che il recente intervento legislativo non consente la raccolta dei giochi a distanza con vincita in denaro effettuata presso sedi fisiche, se pur di soggetti che abbiano ottenuto le concessioni”
Questo sembrerebbe sancire lo stop definitivo alla presenza di terminali per il gioco online nei luoghi pubblici. Nella circolare – interna, in quanto diramata agli uffici regionali e, per conoscenza, al ministero degli Interni e alla Guardia di Finanza, si ribadisce:
- che ai locali dove si raccolgono scommesse o altri giochi pubblici con vincita in denaro deve corrispondere una concessione Aams oltre alla licenza di polizia (art. 88 Tulps): è regolare la posizione di chi raccoglie tali giochi per incarico del concessionario;
- che non possono esercitarsi giochi telematici nella rete fisica; infatti nei locali di cui sopra dove si raccolgono giochi pubblici, non è possibile installare apparecchiature per la raccolta di gioco con modalità telematiche;
- che al momento, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n. 2841/10, sono in vigore le limitazioni per i punti di ricarica previste nel decreto direttoriale AAMS del 25 giugno 2007, che di fatto limita alla sola operazione di ricarica del conto di gioco la promozione per le concessionarie di gioco telematico, specificando che ciò è possibile solo dove indicato espressamente nel contratto con il concessionario, e laddove si eserciti altra attività principale (non si può di fatto aprire una vera e propria agenzia sotto le mentite spoglie di un punto di commercializzazione);
- devono essere rispettati anche per le ricariche (unica attività possibile presso il punto di commercializzazione) gli obblighi delle norme antiriciclaggio.
Si mira dunque ad affermare il principio della netta separazione tra raccolta “fisica” di giochi con vincita in denaro – attraverso agenzie, corner, negozi – e raccolta “a distanza” degli stessi prodotti. La raccolta a distanza (e/o rete a distanza) ha infatti definitivamente acquisito una sua identità con la legge n.88|09, entrata in vigore lo scorso anno “c.d. Legge comunitaria per il 2008”.
Per attuare questa politica separatista il primo passaggio obbligato sembrerebbe essere stato quello di rendere illegali i totem, che per cinque anni non sono stati regolamentati e venivano utilizzati dai concessionari senza alcun vincolo. La vacatio regolamentare sui totem ha di fatto comportato che qualcuno più furbo degli altri ne abusasse, mentre la gran parte degli operatori dichiara di aver provveduto ad installarli laddove le competenti autorità potevano effettuare i dovuti controlli quotidianamente, nel rispetto delle regole e senza procedere ad alcuna violazione di legge, ivi incluso il divieto di intermediazione. Per questi non è sembrato credibile che il motivo del divieto fosse solo quello della separazione tra terrestre e telematico. Da qui le leggende sulle ragioni della lotta ai totem, che sono oramai molteplici: quella più in voga riguarda il timore di concessionari di rete ed autorità a che le VLT in partenza potessero soffrire la competizione dei totem.
Una seconda versione aggrava questo timore con l’imminente lancio delle c.d. slot on-line per gli operatori del telematico, che avrebbero trasformato i totem in VLT, a scapito di quelle “vere”. Poi si spazia dalle ansie dei produttori (internazionali) di apparecchi VLT, per arrivare infine alla più credibile teoria, che vede la necessità del divieto dei totem nello smantellamento di quella rete di punti di commercializzazione “deviati” (trasformati quindi di fatto in mini-agenzie) che se ne sono serviti per rafforzare il loro business. Peraltro è singolare che sia i costruttori che i gestori di slot (quindi in buona parte anche di VLT) sono proprio quelli che si lamentano dei provvedimenti anti-totem, e sono gli stessi che costituiscono ad oggi l’ossatura delle reti dei dieci concessionari degli apparecchi da intrattenimento. Una querelle questa tutta interna al nostro sistema. Ben vengano a nostro avviso diatribe da sviluppo, ma con un occhio attento a chi intenderebbe invece sfruttarle dall’esterno. Infatti, mentre il gioco illegale e clandestino subisce colpi durissimi dall’azione dell’Amministrazione, una parte di questo, che si proclama assurdamente legittimo, purtroppo vanta successi (molto pubblicizzati) in alcuni fori del nostro Paese sulla scorta di argomentazioni pretestuose. Il decreto incentivi dovrebbe aver messo un paletto forte a questa deriva, con l’art. 2, comma 2ter, dove si unisce indissolubilmente la concessione con l’Art. 88 TULPS.
Resta un obiettivo che riterremmo indispensabile ed urgente porsi: procedere con una riorganizzazione del gioco terrestre unificando i modelli concessori, per permettere all’interno delle sole sale autorizzate di raccogliere tutto il gioco pubblico legalizzato, senza distinguo tra prodotti e/o tecniche di raccolta.