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TIPOLOGIE DI CONCESSIONI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA (Art. 6 D.Lgs. n. 41/2024)

Lo Studio, al fine di garantire un'offerta completa ai propri clienti, fornisce ampia e dettagliata informazione in particolare sui requisiti di partecipazione alla gara previsti dall'art. 6 co. 5 D.Lgs. n. 41/2024 qui di seguito riportati, avvalendosi anche di partner esperti e competenti nel settore (v. partners) in grado di fornire le competenze necessarie alla predisposizioni delle offerte di gara ed alla partecipazione alla stessa.

Art. 6 D.Lgs. n. 41/2024: Giochi pubblici a distanza e sistema concessorio.
1. Le tipologie di gioco pubblico con vincita in denaro, riservate allo Stato, di cui sono consentiti, in forza di apposito titolo concessorio rilasciato dall'Agenzia, l'esercizio e la raccolta a distanza sono le seguenti: 
a) scommesse, a quota fissa e a totalizzatore, su eventi, anche simulati, sportivi, inclusi quelli relativi alle corse dei cavalli, nonché su altri eventi; 
b) concorsi pronostici sportivi e ippici; 
c) giochi di ippica nazionale; 
d) giochi di abilità, inclusi i giochi di carte in modalità torneo e in modalità diversa dal torneo, nonché giochi di sorte a quota fissa; e) scommesse a quota fissa con interazione diretta tra i giocatori; 
f) bingo; 
g) giochi numerici a totalizzatore nazionale; 
h) giochi numerici a quota fissa; 
i) lotterie a estrazione istantanea o differita; 
l) ulteriori giochi svolti in modalità virtuale o digitale, anche attraverso il metaverso, istituiti e disciplinati con regolamento. 
2. La disciplina dei giochi di cui al comma 1 è introdotta ovvero adeguata con appositi regolamenti. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti adottati in applicazione del presente decreto restano ferme le discipline di gioco vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto. 
3. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o più dei giochi pubblici di cui al comma 1, lettere da 
a) a f), sono consentiti ai soggetti in possesso dei requisiti e che assumono gli obblighi di cui al comma 5, ai quali l'Agenzia, all'esito di apposite procedure di gara pubblica bandite nel rispetto delle disposizioni nazionali e unionali, attribuisce la concessione per la durata massima di nove anni, con esclusione del rinnovo. 
4. L'esercizio e la raccolta a distanza dei giochi di cui al comma 1, lettere g), h) e i), sono consentiti ai soggetti titolari unici di concessione per la loro gestione e sviluppo. La raccolta a distanza dei giochi di cui al primo periodo è altresì consentita, previa autorizzazione dell'Agenzia, ai concessionari di cui al comma 3, ai quali i titolari unici di concessione ne diano licenza contrattualizzandone altresì il relativo aggio, comunque non inferiore all'8 per cento ovvero a quello riconosciuto ai punti fisici di vendita dei medesimi giochi. 
5. La concessione ai soggetti di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, è rilasciata dall'Agenzia, all'esito di gara pubblica, cui si può partecipare anche nelle forme di aggregazione previste dal codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e subordinatamente al rispetto, per chi partecipa alla gara, dei seguenti REQUISITI E CONDIZIONI, da prevedere nel bando di gara e valevoli per l'intera durata della concessione: 
a) costituzione in forma giuridica di società di capitali, con sede legale in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, anteriormente al rilascio della concessione e alla sottoscrizione della relativa convenzione accessiva; 
b) possesso di adeguata pregressa esperienza e moralità esplicantesi nell'esercizio dell'attività di gestione e di raccolta di giochi, anche a distanza, in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato, con ricavi complessivi, rivenienti da tale attività, non inferiori alla somma di 3 milioni di euro conseguiti nel corso degli ultimi due esercizi chiusi anteriormente alla data di presentazione della domanda; 
c) possesso di una capacità tecnico-infrastrutturale non inferiore a quella richiesta dall'Agenzia con il bando di gara che prevede, tra gli altri, requisiti minimi ambientali, sociali, di innovazione tecnologica e di cybersicurezza, il cui possesso da parte del partecipante, anche mediante ricorso all'istituto dell'avvalimento, è comprovato da relazione tecnica asseverata da soggetto terzo indipendente, nonché parametri minimi ai fini della adozione di una articolata policy di gioco responsabile, requisiti e parametri questi che sono oggetto di valutazione e di punteggio in sede di procedura di affidamento della concessione;

d) possesso di adeguati requisiti di solidità patrimoniale, individuati dall'Agenzia con il bando di gara; 
e) possesso degli ulteriori requisiti individuati dall'Agenzia con il bando di gara, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità e tutela della concorrenza, in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 100 del Decreto Legislativo n. 36/2023, tra i quali, in particolare, il possesso di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati e il possesso di certificazioni in materia di responsabilità sociale di impresa e di sistemi di sicurezza e gioco responsabile; 
f) comunicazione all'Agenzia dei dati identificativi delle persone fisiche o giuridiche che detengono, direttamente o indirettamente, una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 2 per cento; 
g) presentazione di un piano degli investimenti individuato dall'Agenzia con il bando di gara, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità e tutela della concorrenza, asseverato da soggetto terzo con specifica relazione circa la relativa sostenibilità commisurata alla durata e alle condizioni che regolano il rapporto concessorio; 
h) impegno all'osservanza dei limiti di deposito fissati dall'Agenzia con il bando di gara, secondo principi di ragionevolezza e proporzionalità e tutela della concorrenza; 
i) impegno ad adottare azioni e misure da porre in essere per contrastare il gioco patologico preventivamente sottoposte alla valutazione dell'Agenzia; 
l) impegno, condizionato all'affidamento della concessione, alla costituzione e al rilascio a favore dell'Agenzia di una garanzia nelle forme e alle condizioni definite nella procedura competitiva secondo le disposizioni di cui all'articolo 117 del decreto legislativo n. 36/2023; 
m) dichiarazione di assenza delle cause di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del decreto legislativo n. 36/2023;

n) residenza delle infrastrutture tecnologiche, hardware e software, e in specie dei server, dedicati alle attività oggetto di concessione in uno degli Stati dello Spazio economico europeo; 
o) attivazione da parte del concessionario, previa autorizzazione dell'Agenzia e compatibilmente con le specifiche regole tecniche da essa stabilite, di un sito internet con dominio di primo livello nazionale direttamente gestito dal medesimo, collegato alla propria concessione e di sua proprietà con esclusione della possibilità per il medesimo concessionario di mettere il riferito sito nonché qualsiasi elemento di offerta di gioco a disposizione di soggetti terzi, anche se appartenenti al medesimo gruppo societario, con qualsiasi soluzione tecnica o di interfaccia. A fini di trasparenza e di riconducibilità al concessionario del sito e delle app di cui al comma 6, lettera d), sul sito internet è obbligatoriamente presente il logo o il marchio del concessionario. In caso di assenza del logo o del marchio del concessionario l'Agenzia procede alla sospensione della concessione e, in caso di plurime violazioni, può procedere alla decadenza della concessione; 
p) versamento di un corrispettivo una tantum, di importo pari a 7 milioni di euro per ogni concessione richiesta, nella misura di 4 milioni di euro all'atto dell'aggiudicazione e 3 milioni di euro all'atto della effettiva assunzione del servizio del gioco da parte dell'aggiudicatario, da attivarsi, comunque, non oltre sei mesi dal rilascio della concessione, fermo restando il limite numerico massimo di cinque concessioni che possono essere chieste da un singolo gruppo societario; 
q) sottoscrizione dell'atto d'obbligo di cui al comma 6. 

6. La sottoscrizione della domanda di partecipazione alla gara, il cui modello è reso disponibile dall'Agenzia sul proprio sito web, implica altresì l'assunzione da parte del soggetto aggiudicatario dei seguenti obblighi valevoli per l'intera durata della concessione: a) dimostrazione, su richiesta dell'Agenzia, della persistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 5 e comunicazione all'Agenzia di ogni variazione relativa ai predetti requisiti e condizioni; 
b) immediata e integrale ricostituzione del capitale sociale nei casi di sua riduzione; 
c) accesso dei giocatori all'area operativa del sito internet o delle app di gioco del concessionario dedicati all'offerta dei giochi di cui al comma 1, lettere da a) a f), nonché a quelli di cui alle lettere g), h), i) nei casi di cui al comma 4; 
d) in caso di accesso a ogni tipologia di gioco oggetto di concessione, tramite una specifica app, sottoposta a certificazione, le relative caratteristiche tecniche, sono definite dall'Agenzia; 
e) adozione e messa a disposizione dei meccanismi di tutela e protezione del giocatore di cui all'articolo 15; 
f) esclusione dall'accesso al gioco da parte di minori ed esplicitazione del relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali di gioco gestiti dal concessionario; 
g) indicazione, in modo visibile, sul sito internet e sulle app di gioco del concessionario del numero identificativo della concessione in titolarità e del marchio istituzionale dell'Agenzia; 
h) promozione di comportamenti responsabili di gioco da parte dei giocatori e vigilanza sulla loro adozione; 
i) svolgimento dell'eventuale attività di commercializzazione esclusivamente mediante il canale prescelto dei giochi oggetto di concessione; 
l) impegno a collaborare con l'Agenzia, anche mediante messa a disposizione, su richiesta, di atti e documenti, per l'espletamento delle sue attività di vigilanza e controllo; 
m) utilizzo di conti correnti bancari o postali esclusivamente dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di gioco dei giocatori; 
n) pagamento, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione accessiva alla concessione, di un canone annuo di concessione determinato nella misura del 3 per cento del margine netto del concessionario calcolato sottraendo all'importo della raccolta di gioco l'ammontare delle vincite erogate e delle relative imposte e quote di prelievo ovvero del compenso del concessionario per i giochi in concessione non soggetti a un prelievo tributario calcolato sulla differenza fra raccolta e vincite erogate, versato in due rate di pari importo entro il 16 gennaio e il 16 luglio di ogni anno di concessione. 
7. L'istruttoria delle domande di partecipazione alla gara è effettuata dalla Agenzia entro sessanta giorni dalla data del loro ricevimento complete di tutta la documentazione occorrente per il riscontro dei requisiti e delle condizioni di cui al comma 5. In caso di incompletezza della domanda ovvero della relativa documentazione, il termine è sospeso fino alla data stabilita dall'Agenzia per la sua regolarizzazione. Il termine è altresì sospeso, in caso di richiesta dell'Agenzia di integrazioni documentali ovvero di chiarimenti, dalla data della richiesta e fino alla loro ricezione. 
In caso di decorso del termine per l'istruttoria senza l'adozione di un provvedimento conclusivo espresso da parte dell'Agenzia, la domanda di concessione si intende respinta. 
 

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